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Sgravio dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla fonte per le missioni diplomatiche e i posti consolari di carriera
Informazioni supplementari
Il sito Internet dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale Imposta sul valore aggiunto IVA) offre informazioni aggiuntive, come i facsimili dei moduli IVA e delle carte di legittimazione delle persone che beneficiano dell’esenzione dall’IVA.
Servizi Imposta sul valore aggiunto, Amministrazione federale delle contribuzioni
Su richiesta della Divisione principale Imposta sul valore aggiunto IVA, nel 2014 con nota verbale circolare la Missione svizzera ha precisato alcune regole riguardanti lo sgravio dell’IVA alla fonte e le richieste eccezionali di rimborso.
Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (PDF, 6 Pagine, 167.3 kB, Francese)
Principio
Lo sgravio dell’IVA, nel caso in cui ne sussista il diritto, è operato tramite esenzione alla fonte e, in via eccezionale, tramite restituzione.
In virtù dell’articolo 107 capoverso 1 lettera a della legge federale del 2 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto e degli articoli 143 a 150 dell’ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto hanno diritto allo sgravio dall’imposta sul valore aggiunto per le forniture di beni e le prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero, a condizione che siano destinate esclusivamente all’uso ufficiale, i seguenti beneficiari istituzionali:
Le missioni diplomatiche e i posti consolari di carriera hanno diritto allo sgravio dall’imposta sul valore aggiunto per le forniture di beni e le prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero, a condizione che siano destinate esclusivamente al loro uso personale, le seguenti persone beneficiarie:
i capi di missioni diplomatiche e i membri del personale diplomatico (titolari di carte di legittimazione di tipo B e C);
i capiposto di posti consolari di carriera e i funzionari consolari di carriera (titolari di carte di legittimazione di tipo K a banda rosa/nera, KB e KC);
i componenti della loro famiglia, ammessi in quanto membri del nucleo familiare, purché beneficino dello stesso status del titolare principale (con una carta di legittimazione di tipo B, C, K a banda rosa/nera, KB, KC o con un permesso Ci ottenuto in cambio di una carta di legittimazione di tipo B, C e K a banda rosa/nera, KB o KC).
Non hanno diritto allo sgravio dell’IVA
il personale con una carta di legittimazione di tipo D, E, F, H, K a banda blu/nera, K a banda viola/nera e K a banda bianca, KD, KE e KH;
il personale di cittadinanza svizzera;
il personale con domicilio permanente in Svizzera (titolari di un permesso di dimora o di domicilio – permesso B o C).
Procedura di sgravio dell’IVA
Lo sgravio dell’IVA è accordato alla fonte dal fornitore (negozio o impresa) a partire da un importo di 100 franchi (IVA inclusa) a fattura.
In casi del tutto eccezionali e debitamente motivati, può essere presentata una richiesta di rimborso dell’IVA: due volte l’anno per le istituzioni e una volta l’anno per le persone (invio cumulativo da parte dell’istituzione di riferimento).
Istituzioni beneficiarie (missioni diplomatiche e posti consolari di carriera): procedura per far valere l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
Modulo «A»: domanda di sgravio dell’IVA alla fonte
Per qualsiasi fattura di importo pari o superiore a 100 CHF (IVA inclusa), l’istituzione presenta al fornitore, prima del pagamento o contestualmente all’ordine, il modulo A debitamente compilato e munito del timbro ufficiale dell’istituzione e della firma della persona autorizzata. Lo sgravio dell’IVA è dunque operato tramite esenzione alla fonte da parte del fornitore.
L’acquirente deve essere in grado di dimostrare che agisce per conto di un’istituzione. In caso di acquisti diretti in negozio, è vivamente consigliato che l’acquirente disponga di un’autorizzazione specifica rilasciata dall’istituzione.
Modulo «AA»: domanda di sgravio dell’IVA alla fonte sulle fatture per le telecomunicazioni, l’acqua, il gas e l’elettricità
Nelle fatture per le telecomunicazioni (Swisscom o altri operatori con sede in Svizzera) e nelle fatture dell’acqua, del gas e dell’elettricità (servizi industriali o compagnie elettriche), l’IVA è dedotta alla fonte senza limite di minimale.
L’istituzione consegna a ogni fornitore un modulo AA debitamente compilato e munito del suo timbro ufficiale e della firma di una persona autorizzata. Il modulo AA ha una validità di cinque anni dalla data di emissione. Lo sgravio dell’IVA è dunque operato tramite esenzione alla fonte da parte del fornitore.
Modulo «C»: domanda eccezionale di rimborso dell’IVA
In casi del tutto eccezionali e debitamente motivati, specialmente laddove il fornitore si sia rifiutato di accordare lo sgravio dell’IVA alla fonte benché ne sia stata presentata regolare domanda, può essere avanzata una richiesta di rimborso. Solo le fatture di importo pari o superiore a 100 CHF (IVA inclusa) sono prese in considerazione.
Le autorità svizzere si riservano la possibilità di chiedere ai fornitori i motivi per cui, in un caso specifico, non hanno accettato lo sgravio dell’IVA tramite esenzione alla fonte.
Le istituzioni possono presentare domanda eccezionale di rimborso due volte l’anno, inviando direttamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni (cfr. indirizzo sotto) il modulo C debitamente compilato e munito del timbro ufficiale dell’istituzione e della firma di una persona autorizzata. Ogni modulo C deve essere corredato delle fatture originali (o, in via eccezionale, di fotocopie, purché ogni fattura sia munita del timbro originale dell’istituzione). Le fatture sono successivamente restituite all’istituzione.
Procedura per le persone beneficiarie
Per far valere l’esenzione dall’imposta, gli agenti diplomatici e i funzionari consolari di carriera (titolari di carte di legittimazione di tipo B, C e K a banda rosa e nera) e i componenti della loro famiglia ammessi in quanto membri del nucleo familiare, purché beneficino dello stesso status del titolare principale (con una carta di legittimazione di tipo B, C, K a banda rosa/nera o con un permesso Ci ottenuto in cambio di una carta di legittimazione di tipo B, C e K a banda rosa/nera), devono presentare al fornitore, prima dell’emissione della fattura (o contestualmente all’ordine) la propria carta di legittimazione personale o il loro permesso Ci insieme a un modulo di sgravio dell’IVA.
Modulo «B»: domanda di sgravio dell’IVA alla fonte
Per ogni fattura di importo pari o superiore a 100 CHF (IVA inclusa), la persona presenta al fornitore, prima del pagamento, il modulo B debitamente compilato e firmato, munito del timbro ufficiale dell’istituzione che la impiega e della firma di una persona autorizzata. Lo sgravio dell’IVA è dunque operato alla fonte dal fornitore.
Modulo «BB»: domanda di sgravio dell’IVA alla fonte sulle fatture per le telecomunicazioni, l’acqua, il gas e l’elettricità
Nelle fatture per le telecomunicazioni (Swisscom o altri operatori con sede in Svizzera) e nelle fatture dell’acqua, del gas e dell’elettricità (servizi industriali o compagnie elettriche) l’IVA è dedotta alla fonte senza limite di minimale.
La persona consegna al fornitore un modulo BB debitamente compilato e munito del timbro ufficiale dell’istituzione che la impiega e della firma di una persona autorizzata. Il modulo BB ha una validità di cinque anni dalla data di emissione. Lo sgravio dell’IVA è dunque operato alla fonte dal fornitore.
Modulo «D»: domanda eccezionale di rimborso dell’IVA
Se il fornitore si rifiuta di accordare lo sgravio dell’IVA alla fonte. In casi del tutto eccezionali e debitamente motivati, specialmente laddove il fornitore si sia rifiutato di accordare lo sgravio dell’IVA alla fonte benché ne sia stata presentata regolare domanda, può essere avanzata una richiesta di rimborso. Solo le fatture di importo pari o superiore a 100 franchi (IVA inclusa) sono prese in considerazione.
Le autorità svizzere si riservano la possibilità di chiedere ai fornitori i motivi per cui, in un caso specifico, non hanno accettato lo sgravio dell’IVA alla fonte.
Le persone possono presentare domanda eccezionale di rimborso una volta l’anno, inviando all’Amministrazione federale delle contribuzioni (cfr. indirizzo sotto) il modulo D debitamente compilato e munito del timbro ufficiale dell’istituzione che le impiega e della firma di una persona autorizzata. Ogni modulo D deve essere corredato delle fatture originali (o, in via eccezionale, di fotocopie, purché ogni fattura sia munita del timbro originale dell’istituzione). Le fatture sono successivamente restituite all’istituzione, che provvederà a riconsegnarle alla persona interessata.
Le domande delle persone devono essere raggruppate dall’istituzione di appartenenza, affinché si possa procedere a un unico invio annuale. Le persone che lasciano definitivamente la Svizzera possono, tuttavia, inviare il proprio conteggio finale, alla fine del loro soggiorno, attraverso l’istituzione che le impiega.
Aliquote IVA
Dal 1° gennaio 2018 sono valide le tre diverse aliquote IVA elencate di seguito:
aliquota ridotta del 2,5%, soprattutto sui generi alimentari e sulle bevande (con l’esclusione di quelle alcoliche), sui farmaci, sui giornali e gli altri prodotti a stampa, sulle sementi e sulle piante, sui mangimi e sulle lettiere per animali, sulle prestazioni di servizio fornite dalle società di radiotelevisione e sulle forniture d’acqua in condotta;
aliquota speciale del 3,7% sulle prestazioni del settore alberghiero (pernottamenti e colazioni);
aliquota normale del 7,7% su tutte le altre forniture e prestazioni di servizi soggette all’imposta.
Osservazioni importanti
I moduli di sgravio dell’IVA alla fonte (A, AA, B, BB) e i moduli di domanda eccezionale di rimborso dell’IVA (C, D) possono essere richiesti alla Sezione privilegi e immunità, Protocollo (cfr. indirizzo sulla prima pagina). I moduli sono disponibili nelle tre lingue ufficiali della Svizzera: tedesco, francese e italiano. Si consiglia di consegnare ai commercianti i moduli nella lingua parlata nella loro regione.
Si ricorda che i moduli non compilati possono essere fotocopiati (fronte-retro) dalle missioni diplomatiche e dai posti consolari. Invece, per far valere il diritto allo sgravio dell’IVA, ogni modulo dovrà essere debitamente compilato ed essere munito – in originale – della firma del beneficiario, del timbro della missione diplomatica o del posto consolare, e dell’indicazione del luogo e della data.
Sul retro di ogni modulo figurano informazioni importanti destinate ai fornitori e indicano con precisione la procedura che questi ultimi devono seguire per accordare lo sgravio dell’IVA alla fonte. È dunque indispensabile che i moduli siano fotocopiati fronte e retro. Se del caso, il beneficiario non deve esitare a richiamare l’attenzione del fornitore su queste disposizioni.
Le istituzioni provvedono a conservare i moduli in un luogo sicuro. Le autorità svizzere si riservano la possibilità di prendere provvedimenti nel caso in cui i moduli siano usati da persone non autorizzate.
Si ricorda che i beneficiari sono esentati dall’IVA solo per il tempo che sono in funzione in Svizzera. La durata di validità riportata sulla carta di legittimazione non è pertanto costitutiva di diritti. Lo status dei coniugi e dei figli segue, in linea di principio, quello del titolare principale.
Se dovessero essere constatati abusi in materia di IVA, le autorità svizzere si riservano il diritto di prendere provvedimenti conformi agli usi diplomatici vigenti.
I moduli AA e BB devono essere rinnovati ogni cinque anni.
Uso ufficiale: per poter stabilire che la fornitura di beni o la prestazione di servizi è effettuata ai fini dell’uso ufficiale della rappresentanza estera, non basta che la fornitura, o la prestazione, sia fatturata a nome dell’istituzione. È anche necessario che le forniture di beni e le prestazioni di servizi rispondano a un bisogno rientrante nel quadro delle sue funzioni ufficiali, così come definite dal diritto internazionale pubblico, in particolare dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari.
Fatture relative, da un lato, alla presenza in Svizzera, a fini privati, di membri del Governo o di una famiglia regnante e, dall’altro, al soggiorno di cittadini dello Stato accreditante/Stato d’invio la cui presenza nel Paese era giustificata da cure mediche: le prestazioni di servizio di questo tipo non rientrano nell’ambito dell’uso ufficiale delle rappresentanze estere, anche laddove queste siano incaricate dal proprio Governo, per motivi pratici, di effettuare il pagamento di queste fatture. L’IVA gravante sull’acquisto di queste prestazioni deve essere saldata.
Se le autorità svizzere competenti constatano che le condizioni di esenzione dall’imposta di cui agli articoli 144 e 145 OIVA non sono date o vengono meno successivamente, il commerciante è chiamato a riversare all’Amministrazione i corrispondenti importi dell’IVA. Nel farlo, il commerciante è legittimato a chiedere alla rappresentanza estera, o alla persona interessata, il rimborso degli importi che ha così dovuto versare alle autorità svizzere competenti, in virtù dell’impegno che la rappresentanza o la persona si è assunta contestualmente alla consegna del modulo di sgravio e di cui al modulo stesso.
Autorità competente
Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale Imposta sul valore aggiunto IVA
Schwarztorstrasse 50, CH-3003 Berna
Tel: +41 (0)58 480 85 64 / +41 (0)58 480 84 69 / +41 (0)58 465 75 93
Fax: +41 (0)58 465 76 51