Armi vietate

Acquisto di armi

Chiunque intenda acquistare un’arma o una parte essenziale di arma in Svizzera necessita di un permesso d’acquisto di armi. Il permesso d’acquisto di armi è rilasciato dall’autorità competente del Cantone di domicilio (art. 9 LArm).

Uffici delle armi cantonali competenti

Conformemente all’articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi, il permesso d’acquisto di armi non è rilasciato alle persone che:

  1. non hanno compiuto 18 anni 

  2. sono sotto curatela 

  3. danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi;

  4. in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, sono iscritte nel casellario giudiziale, fintanto che l’iscrizione non sia cancellata 

Per i membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti che sono titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri, l’autorizzazione del/della capomissione sostituisce l’estratto del casellario giudiziale.

Esportazione di armi

L’esportazione di armi è soggetta ad autorizzazione. Le autorizzazioni devono essere richieste agli uffici menzionati qui di seguito.

Esportazione verso gli Stati Schengen

Esportazione verso Stati non Schengen

Importazione di armi

Secondo l’articolo 23 della legge sulle armi, le armi, le parti di armi, essenziali o costruite appositamente, gli accessori di armi, le munizioni e gli elementi di munizioni devono essere denunziati in occasione dell’introduzione sul territorio svizzero conformemente all’articolo 25 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane.

In virtù dell’articolo 43 dell’ordinanza sulle armi, i membri stranieri del personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari, delle missioni permanenti e delle missioni speciali sono esentati dall’obbligo di presentare le armi all’ufficio doganale e di dichiararle conformemente agli articoli 21 e 25 della legge sulle dogane se le armi in questione possono essere considerate effetti personali ai sensi della Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all’ammissione temporanea (ovvero esclusivamente due armi da caccia o due fucili da sport oppure un’arma da caccia e un fucile da sport, con le munizioni e gli elementi di munizioni, oppure uno scacciacani o un’arma per tiri d’intimazione a condizione che essa non abbia alcun dispositivo che consenta di sparare munizioni pirotecniche).

L’importazione di armi è soggetta ad autorizzazione (art. 25 LArm). Conformemente all’articolo 25a capoverso 3 lettera b della legge sulle armi e all’articolo 42 lettera a dell’ordinanza sulle armi, i membri stranieri del personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e delle missioni permanenti che sono accreditati in Svizzera sono esentati dall’obbligo di autorizzazione d’importazione per l’introduzione temporanea di armi sul territorio svizzero.

Questa disposizione non si applica alle missioni in quanto tali, che restano assoggettate all’obbligo di autorizzazione e di dichiarazione (art. 42 e 43 OArm in combinato disposto con gli art. 21 e 25 LD).

Inoltre, l’importazione di armi deve essere effettuata conformemente alle disposizioni previste dall’ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera (RS 631.144.0) e all’ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri (RS 631.145.0).

Le armi devono essere dichiarate se:

  • fanno parte delle masserizie di trasloco in occasione del primo trasferimento

  • si tratta di una spedizione arrivata in Svizzera su rotaia, su strada, per via aerea oppure uscita da un porto franco svizzero

Non è richiesta alcuna dichiarazione nel caso del trasporto passeggeri, a condizione che le armi possano essere considerate oggetti per uso personale ai sensi della Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all’ammissione temporanea.

Porto di armi

Chiunque intenda portare un’arma in luoghi accessibili al pubblico necessita di un permesso di porto di armi (art. 27 LArm). Conformemente all’articolo 49 capoverso 1 dell’ordinanza sulle armi, il permesso di porto di armi ai membri stranieri del personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari, delle missioni permanenti e delle missioni speciali è rilasciato dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) previa consultazione del Dipartimento federale degli affari esteri. 

Questo permesso è sempre richiesto per chiunque porti un’arma in luoghi accessibili al pubblico ed è valido esclusivamente se viene esibito insieme al documento di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri.

Possono essere autorizzate soltanto le armi leggere.

La necessità del porto di armi deve essere debitamente motivata. Tutti i membri stranieri del personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari, delle missioni permanenti e delle missioni speciali che, anche occasionalmente, devono portare un’arma per regioni di sicurezza sono pregati di richiedere il relativo permesso compilando il nuovo modulo qui allegato «Demande de port d’armes pour les membres étrangers des missions diplomatiques, des postes consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales», e inviandolo insieme a una fototessera e a una fotocopia del documento di legittimazione.

Le richieste devono essere inviate ai seguenti uffici:

  • per i membri del personale delle missioni diplomatiche e dei posti consolari:

Dipartimento federale degli affari esteri, Protocollo, Palazzo federale Ovest CH-3003 Berna

  • per i membri delle missioni permanenti:

Missione permanente della Svizzera presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra, 9-11, rue de Varembé, casella postale 194, CH-1211 Ginevra 20 

Armi e munizioni per la caccia e il tiro sportivo

Non è richiesto un permesso di porto di armi per la detenzione e il trasporto di un’arma (p. es. nel bagagliaio di un’automobile, in una borsa ecc.), scarica, destinata a essere utilizzata in un poligono di tiro o per la caccia. Possono essere trasportate contemporaneamente anche le munizioni, che però non devono essere inserite nell’arma.

Importazione e permesso di porto di armi per gli agenti di sicurezza che accompagnano alte personalità in Svizzera

a)    Importazione

Gli agenti di sicurezza con mandato statale nell’ambito di visite ufficiali annunciate non necessitano di alcuna autorizzazione per l’importazione (art. 42 lett. c OArm). Sono inoltre esentati dall’obbligo di presentazione e di dichiarazione se introducono nel territorio doganale svizzero le loro armi e le relative munizioni (art. 43 lett. b OArm).

b)    Porto di armi

Chiunque intenda portare un’arma in luoghi accessibili al pubblico necessita di un permesso di porto di armi. Soltanto un numero ristretto di agenti di sicurezza armati, di regola non più di cinque, ha il diritto di soggiornare in Svizzera e solo le armi da fuoco leggere vengono autorizzate. Qualsiasi altra arma (in particolare le mitragliette) che rientri nel campo di applicazione della legge federale sul materiale bellico sarà sequestrata e depositata presso la competente autorità di polizia al momento dell’arrivo in Svizzera. Le autorità svizzere si riservano il diritto di non accogliere richieste supplementari di permesso di porto di armi in caso di mancato rispetto di queste prescrizioni.

Per ottenere i permessi di porto di armi necessari, le rappresentanze e le missioni devono inoltrare le relative richieste con sufficiente anticipo (dieci giorni prima dell’arrivo in Svizzera) ai seguenti servizi:

  • Dipartimento federale degli affari esteri, Protocollo, Palazzo federale Ovest, CH-3003 Berna (fax: +41 (0)58 464 02 28), per i transiti e le visite a carattere bilaterale o privato

    o

  • Missione permanente della Svizzera presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra, 9-11, rue de Varembé, casella postale 194, CH-1211 Ginevra 20 (fax: +41 (0)58 482 24 37), per le visite a livello multilaterale (partecipazione a conferenze internazionali, visite ad agenzie dell’ONU e a organizzazioni internazionali ecc.)

Le richieste devono obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

  • cognome/i e nome/i del portatore/della portatrice/dei portatori/delle portatrici dell’arma/delle armi data/e di nascita

  •  grado/i

  •  tipo/i di arma, modello/i e numero/i di serie

  • data, ora e luogo di arrivo e di partenza dalla Svizzera degli agenti di sicurezza (aeroporto o valico di frontiera)

        a) per via aerea: compagnia aerea e numero del volo
        b) per via terrestre: marca del/dei veicolo/i e numero/i di targa

  • luoghi di soggiorno in Svizzera (hotel ecc.)

Basi giuridiche

In combinato disposto con:

Ultima modifica 16.02.2023

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Bundesgasse 32
3003 Berne

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