Revisione del diritto delle derrate alimentari all'insegna della protezione della salute e dall'inganno

Comunicato stampa, 03.12.2013

Berna, In occasione dell'aggiornamento annuale del diritto di esecuzione delle derrate alimentari, il Dipartimento dell'interno ha rielaborato insieme all'Ufficio federale della sanità pubblica numerose ordinanze concernenti il diritto delle derrate alimentari. Il pacchetto di revisioni, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014, comprende, oltre a diversi adeguamenti tecnici, novità efficaci all'insegna della protezione della salute, nonché disposizioni che soddisfano l'esigenza di una maggiore informazione dei consumatori sui prodotti. Per alcune singole ordinanze si è resa necessaria l'armonizzazione con il diritto internazionale vigente per non ostacolare il commercio internazionale.

Le informazioni sugli imballaggi delle derrate alimentari agevolano la scelta dei consumatori. L'etichetta alimentare svolge una funzione particolarmente importante per i prodotti lavorati. Il diritto delle derrate alimentari prevede ampie disposizioni per la caratterizzazione destinate a garantire la protezione della salute e la tutela dei consumatori dall'inganno. Con l'attuale revisione la caratterizzazione delle derrate alimentari viene ampliata nel senso di una maggiore protezione dei consumatori.

  • Caratterizzazione del valore nutritivo: laddove è prevista l'indicazione dei valori nutritivi sull'imballaggio è stato prescritto un nuovo ordine: le sostanze nutritive «sfavorevoli» devono essere indicate per prime. In armonizzazione con l'UE, all'indicazione del valore energetico segue ora il tenore di grassi, carboidrati e proteine.
  • Indicazione di ingredienti allergeni: secondo le nuove disposizioni, l'indicazione degli ingredienti che possono provocare allergie deve essere evidenziata rispetto al resto dell'elenco degli ingredienti mediante il carattere, lo stile, il colore dello sfondo o altri accorgimenti adeguati.
  • Indicazione dell'origine vegetale di oli e grassi: in futuro l'indicazione «oli vegetali» rispettivamente «grassi vegetali» non sarà più sufficiente. D'ora in poi l'origine vegetale dovrà essere specificata, per esempio «olio di palma».
  • Indicazione delle principali norme igieniche per la manipolazione della carne fresca di pollame: la maggior parte delle malattie dovute a Campylobacter può essere evitata impedendo che la carne cruda di pollame venga a contatto con altre derrate alimentari e utensili da cucina e cuocendo completamente la carne. Per questo, d'ora in poi sulle confezioni di carne fresca di pollame devono figurare obbligatoriamente diverse indicazioni sull'igiene.

Inoltre il pacchetto di revisioni contiene tre novità che contribuiscono alla sicurezza della nostra derrata alimentare più importante, l'acqua potabile:

  • Valori di tolleranza per sostanze estranee finora non espressamente disciplinate per l'acqua potabile: grazie soprattutto a metodi d'analisi sempre più sofisticati, nell'acqua potabile possono essere individuate sostanze estranee non esplicitamente menzionate nell'ordinanza. L'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti è stata integrata con due valori generici per i composti organici non ancora espressamente disciplinati per l'acqua potabile. In questo modo sono disponibili per il controllo dell'acqua potabile valori che consentono una valutazione della qualità e possono fungere da base per l'adozione di misure efficaci.
  • Riduzione del valore massimo di arsenico nell'acqua potabile: la Svizzera recepisce il valore massimo inferiore vigente nell'UE di 10µg/l.
  • Introduzione di un valore massimo per l'uranio nell'acqua potabile: la Svizzera introduce un valore massimo per l'uranio nell'acqua potabile (30µg/l).

Anche l'ordinanza sugli additivi è stata adeguata allo stato attuale della scienza e della tecnica, da un lato per mantenere elevato il livello di protezione della salute, vietando o limitando l'applicazione di additivi obsoleti o riesaminati, dall'altro per rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio nel settore degli additivi.

Gli adeguamenti sono stati accolti favorevolmente da tutte le cerchie interessate. L'Ufficio federale della sanità pubblica ha riunito gli elementi più importanti dell'attuale revisione in una pratica documentazione per la stampa.

Revisioni del diritto delle derrate alimentari
Il diritto svizzero delle derrate alimentari si fonda sulla Costituzione federale. È costituito dalla legge sulle derrate alimentari, da due ordinanze del Consiglio federale, 25 ordinanze dipartimentali (DFI), e due ordinanze dell'UFSP. Queste basi giuridiche, in gran parte armonizzate con il diritto dell'UE, devono essere aggiornate periodicamente (come la presente «revisione annuale»).

Il Parlamento sta attualmente trattando la revisione totale della legge sulle derrate alimentari. La presente revisione annuale avviene indipendentemente dalla revisione totale della legge. Sul sito web dell'UFSP sono disponibili informazioni sulle revisioni del diritto delle derrate alimentari.

Da gennaio 2014 la competenza in materia di diritto delle derrate alimentari passerà a un nuovo ufficio federale. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) riunirà in sé le tematiche finora trattate dall'ex UFV e dalla Divisione sicurezza delle derrate alimentari dell'UFSP. L'USAV avrà competenza in materia di sicurezza delle derrate alimentari, alimentazione, salute e protezione degli animali e conservazione delle specie nel commercio internazionale.

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