Nell'Unione europea, sia il commercio di energia elettrica che quello di gas naturale devono svolgersi in modo trasparente ed equo. A garanzia di ciò, alla fine del 2011, l'UE ha posto in vigore il Regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (Regolamento REMIT). Esso vieta il commercio di informazioni privilegiate e le manipolazioni dei mercati e mira a garantire trasparenza nelle transazioni sui mercati all'ingrosso dell'energia. Anche le aziende elettriche svizzere che intrattengono relazioni commerciali nell'UE sono interessate dal Regolamento REMIT e devono trasmettere i loro dati alle autorità europee. Con una modifica dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico decisa a fine gennaio 2013, a decorrere dal 1° luglio 2013 il Consiglio federale impone agli operatori svizzeri di mercato di fornire questi dati contemporaneamente anche alla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom).
Il recepimento di ulteriori disposizioni del Regolamento REMIT nel diritto svizzero deve avvenire in una legge, visto che i diritti e i doveri fondamentali degli operatori di mercato sono disciplinati a tale livello. Il Regolamento REMIT riguarda inoltre anche il settore del gas che nell'Unione europea è regolamentato in modo analogo al settore elettrico. In Svizzera, però, il settore del gas esula dalla sfera di competenza della ElCom. Pertanto, le condizioni istituzionali e giuridiche che consentirebbero di recepire le disposizioni del Regolamento REMIT relative al settore del gas dovrebbero ancora essere create.
Il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di valutare, entro fine febbraio 2014, l'opportunità e le modalità di un'eventuale introduzione nella legislazione svizzera di disposizioni che disciplinano l'integrità e la trasparenza nel mercato all'ingrosso dell'energia (elettricità e gas). Occorrerà tenere conto dei negoziati che la Svizzera conduce attualmente con l'UE allo scopo di concludere un accordo bilaterale nel settore dell'energia elettrica. In vista di un eventuale recepimento del Regolamento REMIT nel quadro di questo accordo, il DATEC dovrà inoltre valutare se saranno necessari eventuali adeguamenti di legge per attuare in modo corretto le disposizioni del REMIT, nonché stabilirne l'entità.
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