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Pubblicato il 1 febbraio 2026

Condizioni di assunzione e assicurazioni sociali

Le assicurazioni sociali in Svizzera coprono i rischi sociali attraverso prestazioni finanziarie (sotto forma di rendite, indennità per perdita di guadagno o assegni familiari) o copertura dei costi in caso di malattia o infortunio.

Un uomo firma un documento.

Scopo e prestazioni delle assicurazioni sociali

L’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) è il principale pilastro del sistema svizzero di previdenza per la vecchiaia e i superstiti (1° pilastro). L’AVS è concepita per coprire le esigenze di base delle persone assicurate al momento del pensionamento o in caso di decesso, dando diritto nel primo caso a una rendita e nel secondo caso a una rendita per superstiti (rendite per vedove/i e rendite per orfani).

L’assicurazione per l’invalidità (AI) è il principale pilastro della previdenza per l’invalidità in Svizzera (1° pilastro). Lo scopo dell’AI è garantire i mezzi di sostentamento alle persone assicurate colpite da invalidità, alle quali viene versata una rendita.

Le indennità per perdita di guadagno (IPG) sono state introdotte per garantire un’equa compensazione della perdita di guadagno. Danno diritto a prestazioni in caso di servizio militare, maternità e paternità, assistenza (p. es. ai genitori con figli minorenni affetti da gravi problemi di salute) e adozione.

L’assicurazione contro la disoccupazione (AD) assicura alle persone senza impiego un reddito adeguato in caso di perdita del lavoro, versando loro indennità di disoccupazione.

Gli assegni familiari (AF) sono concepiti per aiutare i genitori a garantire il mantenimento dei figli. Le prestazioni versate comprendono assegni per i figli, assegni di formazione e, in alcuni Cantoni, assegni di nascita e assegni di adozione.

La previdenza professionale (PP) costituisce il 2° pilastro delle assicurazioni sociali. Integra le prestazioni versate dall’AVS/AI per consentire alle persone assicurate di mantenere un adeguato tenore di vita anche dopo il pensionamento. Dà diritto a prestazioni al momento del pensionamento, a prestazioni per superstiti (rendite per vedove/i e rendite per orfani) e a prestazioni in caso di invalidità.

L’assicurazione contro gli infortuni (AINF) compensa le perdite subite in seguito a malattie professionali o a infortuni sul lavoro. Copre le spese mediche e di ricovero in ospedale in caso di infortuni professionali, malattie professionali e infortuni non professionali e dà diritto a indennità giornaliere.

L’assicurazione malattie (AMal) garantisce a tutti l’accesso alle cure mediche di base. Fatta salva la franchigia stabilita nel contratto di assicurazione e una partecipazione ai costi del 10 per cento a carico della persona assicurata, l’AMal copre le spese medico-sanitarie e di degenza ospedaliera in caso di malattia (non professionale), infortuni (nella misura in cui non siano coperti da un’assicurazione contro gli infortuni) e maternità.

Esenzione dalle norme di sicurezza sociale

La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari stabiliscono il principio dell’esenzione dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditatario, a eccezione che nel caso dei domestici privati (art. 33 cpv. 2 e 3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e art. 48 cpv. 2 e 3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari), dei membri del personale che hanno la cittadinanza dello Stato accreditatario o la residenza permanente nello stesso (art. 38 cpv. 2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche) e di eventuali accordi bilaterali o multilaterali (art. 33 cpv. 5 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche).

Occorre pertanto distinguere le situazioni elencate di seguito:

Assicurazione facoltativa

Il Consiglio federale non ha tuttavia voluto privare le categorie di persone sopra menzionate della possibilità di stipulare un’assicurazione malattie, per cui queste persone possono chiedere di esservi soggette. Ai sensi dell’articolo 7 capoverso 6 OAMal, le persone che desiderano essere soggette all’assicurazione malattie devono assicurarsi entro sei mesi dall’ottenimento della carta di legittimazione.

L’assicurazione decorre dal giorno in cui hanno ottenuto la carta di legittimazione (effetto retroattivo) e cessa alla fine dell’attività ufficiale in Svizzera, con la morte o la rinuncia all’assoggettamento all’assicurazione stessa. In quest’ultimo caso, fatti salvi motivi particolari, non può essere presentata una nuova domanda di affiliazione. La domanda di affiliazione deve essere indirizzata all’autorità cantonale competente.

Documenti

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