Con il recepimento del regolamento del 15 maggio 2014 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea (UE), i cittadini dei 19 Stati elencati qui di seguito saranno esentati dall'obbligo del visto per soggiorni nello spazio Schengen non superiori a 90 giorni nell'arco di 180 giorni e senza attività lucrativa:
- Colombia e Perù;
- Emirati Arabi Uniti;
- cinque Stati insulari dei Caraibi: Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago;
- undici Stati insulari del Pacifico: Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Isole Salomone, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
L'esenzione dall'obbligo del visto entrerà in vigore gradualmente. Prima che i cittadini degli Stati interessati possano entrare nello spazio Schengen, l'UE deve concludere le relative convenzioni.
L'esenzione dal visto si applica - a partire dal 9 giugno 2014 - anche ai cittadini britannici che non sono cittadini del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (British Overseas Territories Citizens, British Overseas Citizens, British Subjects, British Protected Persons).
Attività lucrativa possibile soltanto in misura limitata
Come sinora, i cittadini di questi Stati extraeuropei (Stati terzi) potranno esercitare un'attività lucrativa soltanto in misura limitata. È inoltre ammessa esclusivamente manodopera ben qualificata e va rispettata la precedenza dei cittadini svizzeri e di quelli dell'UE/AELS.
Indirizzo cui rivolgere domande:
Léa Wertheimer, Ufficio federale della migrazione, T +41 58 465 93 90Pubblicato da
Il Consiglio federale Internet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it
Dipartimento federale di giustizia e polizia Internet: http://www.ejpd.admin.ch
Ufficio federale della migrazione Internet: http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home.html