Il Consiglio federale pone in vigore una misura per proteggere l’infrastruttura delle borse svizzere

Comunicato stampa, 30.11.2018

Il Consiglio federale continua a impegnarsi affinché la Commissione europea rinnovi a tempo indeterminato l’equivalenza delle borse, concessa soltanto fino a fine dicembre 2018. Ad oggi il riconoscimento non è ancora stato rinnovato. Poiché il mercato necessita di certezze per prepararsi tempestivamente ai vari scenari, nella sua seduta del 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha varato una misura per proteggere l’infrastruttura delle borse svizzere, come preannunciato. Il nuovo obbligo di riconoscimento per sedi di negoziazione estere, introdotto con un’ordinanza, sarà applicabile dal 1° gennaio 2019 e produrrà effetti nella prassi soltanto in caso di necessità.

Zurigo, borsa svizzera
Zurigo, borsa svizzera © DFAE, Presenza Svizzera

Il Consiglio federale ribadisce che la Svizzera adempie tutti i requisiti posti dall’UE per un riconoscimento illimitato dell’equivalenza della normativa elvetica sulle borse. L’obiettivo dell’Esecutivo e la migliore soluzione per tutti gli operatori del mercato coinvolti in Svizzera e all’estero rimane un rinnovo rapido e illimitato dell’equivalenza delle borse.

L’8 giugno 2018 il Consiglio federale aveva espresso l’intenzione di introdurre entro il 1° dicembre 2018 un’eventuale misura per proteggere l’infrastruttura delle borse svizzere nel caso in cui la Commissione europea non riconoscesse l’equivalenza delle borse svizzere entro tale data. Il 30 novembre 2018 l’Esecutivo ha approvato e posto in vigore questa misura di protezione. Ciò significa che dal 1° gennaio 2019 le sedi di negoziazione estere saranno soggette all’obbligo di riconoscimento se negozieranno titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera o se consentiranno il commercio di simili titoli. Ulteriori informazioni sulla misura di protezione si trovano nelle spiegazioni allegate.

Il Consiglio federale sottolinea inoltre che questa misura è volta unicamente a proteggere il funzionamento dell’infrastruttura delle borse svizzere ed è impostata in modo da produrre effetti nella prassi soltanto se la Commissione europea non dovesse rinnovare l’equivalenza delle borse entro la fine del 2018.


Ordinanza concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera(pdf, 298kb)
Commentaires(pdf, 579kb)
Liste des Juridictions conformément à l‘art. 3, al. 3, de l’ordonnance concernant la reconnaissance de plates-formes étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse(pdf, 221kb)


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