Aiuto in caso di emergenza all’estero
Le persone di cittadinanza svizzera e del Liechtenstein che si trovano in difficoltà all’estero possono chiedere consiglio e aiuto alle rappresentanze svizzere o contattare la Helpline DFAE. L’assistenza del DFAE entra tuttavia in gioco soltanto quando le persone interessate hanno fatto tutto il possibile a livello organizzativo e finanziario per superare l’emergenza da sole.
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) consiglia vivamente, per i viaggi all’estero, di stipulare un’assicurazione che copra i costi legati a salvataggio, cure mediche, rientro, rimpatrio della salma e protezione giuridica. L’assicurazione di base della cassa malati non copre la maggior parte di questo tipo di costi all’estero.
Le persone che stanno preparando un viaggio sono inoltre invitate a registrare i loro soggiorni all’estero sulla piattaforma elettronica Travel Admin affinché possano essere contattate dal DFAE, per esempio in caso di crisi. Si raccomanda vivamente a chi viaggia di osservare anche i consigli di viaggio del DFAE e di rispettare la legislazione locale.
Travel Admin
Consigli di viaggio
Il DFAE può assistere le persone all’estero che non sono in grado o da cui non ci si può aspettare che siano in grado di farsi carico della tutela dei propri interessi da sole o con l’aiuto di terzi. Nell’ambito della propria responsabilità individuale, le persone in difficoltà devono innanzitutto far capo in maniera autonoma, nella misura del possibile, alle opzioni di assistenza disponibili sul posto (p. es. polizia, ambulanza, strutture mediche, istituti di credito) o alla propria assicurazione di viaggio. La protezione consolare e l’assistenza del DFAE entrano in gioco soltanto quando le persone in causa hanno fatto tutto il possibile a livello organizzativo e finanziario per superare le difficoltà da sole. Non sussiste alcun diritto all’assistenza della Confederazione.
Quando i mezzi di autoaiuto sono esauriti, la rappresentanza svizzera competente (ambasciata o consolato generale, centro consolare regionale) definisce le possibilità di sostegno insieme alla persona che chiede aiuto. La rappresentanza dipende dalla collaborazione costruttiva con le persone interessate. L’assistenza del DFAE si basa sulle necessità nel singolo caso, sulle condizioni quadro locali e sulla situazione giuridica.
Può comprendere ad esempio i seguenti servizi.
In caso di smarrimento del passaporto o della carta d’identità:
- rilascio di un documento di viaggio provvisorio. In caso di smarrimento del passaporto, in alcuni Paesi per poter partire è necessario richiedere un passaporto sostitutivo e a volte anche un visto sostitutivo. La rappresentanza svizzera più vicina fornisce informazioni sulla procedura da seguire.
In caso di malattia e infortunio;
- mediazione di contatti con servizi di pronto soccorso, medici o ospedali;
- su richiesta della persona interessata, comunicazione ai familiari o ad altre persone;
- accertamento della copertura assicurativa e delle prestazioni erogate;
- fornitura di garanzie di copertura dei costi ospedalieri previo versamento di un anticipo o in presenza di una dichiarazione di garanzia da parte di terzi;
- visite in ospedale;
- sostegno ai servizi di salvataggio svizzeri in caso di rimpatrio medico.
In caso di decesso di persone di cittadinanza svizzera al di fuori del Paese di domicilio:
- comunicazione ai familiari;
- accertamenti presso autorità e assicurazioni;
- richiesta dell’atto di morte, di rapporti di polizia o di referti autoptici;
- comunicazione di indirizzi di pompe funebri;
- disposizione della sepoltura in una bara o urna cineraria all’estero.
Questo supporto è destinato alle persone di cittadinanza svizzera che si trovano in viaggio. In linea di principio, se una persona svizzera residente all’estero decede nel proprio Paese di domicilio, la responsabilità incombe alle relative autorità.
Promemoria Decesso all’estero
In caso di privazione della libertà:
- informazione alla persona detenuta sui suoi diritti di difesa, sulla possibilità di trasferimento in Svizzera, sulle assicurazioni sociali e sui rischi sanitari;
- monitorare il rispetto del diritto a condizioni di detenzione umane, delle garanzie procedurali e dei diritti di difesa;
- se richiesto dalla persona detenuta, comunicazione ai familiari o a determinati terzi della circostanza;
- nella misura del possibile e se richiesto dalla persona detenuta, visita in carcere da parte della rappresentanza almeno una volta all’anno.
Se una persona all’estero viene privata della libertà, ha il diritto di chiedere che la rappresentanza svizzera competente venga informata.
In caso di difficoltà finanziarie temporanee:
- consulenza in vista di trasferimenti di denaro dalla Svizzera verso l’estero;
- concessione di prestiti di emergenza rimborsabili per il finanziamento del viaggio di rientro, come aiuto transitorio fino alla prima data possibile per il viaggio di ritorno o per coprire spese ospedaliere e mediche.
In caso di procedimenti giudiziari all’estero:
- raccomandazione di un legale sul posto.
La protezione consolare può essere garantita, soprattutto, anche nei seguenti casi:
- come consulenza ai familiari di persone disperse;
- alle vittime di crisi, delitti, sequestri e prese di ostaggi;
- in caso di rapimento di minorenni negli Stati non parte delle Convenzioni dell’Aia.
Obbligo di pagamento
In linea di massima, i servizi della protezione consolare sono a pagamento:
a) le tasse sono calcolate in base al tempo investito (CHF 150.00 all’ora). In caso di indigenza o per altri motivi sostanziali, ad esempio per aiutare vittime di gravi delitti, è possibile concedere una dilazione o un esonero parziale o totale del pagamento delle tasse.
b) le spese, cioè gli altri costi legati al servizio fornito (p. es. spese di comunicazione e di trasmissione di informazioni, costi), devono essere rimborsate alla rappresentanza.
Limiti della protezione consolare
Nel quadro della protezione consolare, il DFAE concede aiuto nel rispetto della sovranità e dell’ordinamento giuridico dello Stato ospite. Nell’ambito della sua assistenza non può:
- ottenere scarcerazioni, intervenire in procedure giudiziarie all’estero, svolgere monitoraggi di processi, farsi carico di spese di patrocinio né di cauzioni né multe;
- fungere da centrale di pronto soccorso per il salvataggio di vite;
- effettuare indagini di polizia e ricerche, condurre campagne di ricerca e di salvataggio;
- fornire assistenza e cure mediche, dare consigli medici;
- fungere da agenzia viaggi, in particolare organizzare la continuazione di un viaggio in caso di interruzione delle vie di comunicazione a seguito di scioperi, dimostrazioni, frane, inondazioni ecc. In questi casi chi viaggia deve informarsi presso le autorità competenti sul posto o chiedere informazioni alla propria agenzia di viaggi sulle possibilità di viaggio alternative o, eventualmente, aspettare fino a quando le autorità locali avranno riaperto le vie di comunicazione;
- cancellare debiti o finanziare prolungamenti di vacanze;
- rilasciare duplicati di licenze di condurre e di licenze di circolazione;
- rilasciare un passaporto in aeroporto all’estero;
- richiedere un visto d’entrata o d’uscita per Stati terzi.
Persone che possiedono più nazionalità
Le prestazioni del DFAE possono essere limitate per le persone che possiedono più nazionalità. La protezione consolare svizzera può essere concessa alle persone svizzere che possiedono più nazionalità nella stessa misura che alle persone che possiedono solamente la nazionalità svizzera. Una persona che oltre alla nazionalità svizzera possiede anche la nazionalità dello Stato ospite può beneficiare della protezione consolare svizzera, se lo Stato ospite non vi si oppone. Le persone svizzere con doppia cittadinanza che possiedono anche la cittadinanza dello Stato di soggiorno sono trattati dalle autorità locali come se avessero solo la cittadinanza dello Stato di soggiorno.