Libera circolazione delle persone

L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) è parte integrante del pacchetto di accordi bilaterali I del 1999 e disciplina il diritto reciproco delle cittadine e dei cittadini svizzeri e degli Stati membri dell’UE di scegliere liberamente il proprio luogo di lavoro e di dimora all’interno del territorio delle parti contraenti. Nell’ambito dell’approccio a pacchetto, due aspetti della libera circolazione delle persone vengono negoziati separatamente: la protezione dei salari e la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE.

Finora la Svizzera non ha adottato la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE. Nell’ambito dello sviluppo della via bilaterale, l’UE intende integrare l’ALC con la direttiva. Durante i colloqui esplorativi, l’UE ha acconsentito a tener conto delle specificità della Svizzera nel caso di un recepimento della direttiva nell’ALC.

Per il Consiglio federale è quindi fondamentale, in primo luogo, limitare le conseguenze per il sistema sociale svizzero nel caso di un tale recepimento, in secondo luogo, rispettare le disposizioni della Costituzione federale sull’espulsione penale dal territorio svizzero (Iniziativa espulsione) e in terzo luogo, mantenere il livello svizzero di protezione dei salari.

I colloqui con l’UE sulla protezione dei salari riguardano il personale distaccato, ossia quel personale che il datore di lavoro di uno Stato membro dell’UE invia in Svizzera per fornire una prestazione lavorativa per un periodo di tempo limitato.

Se la Svizzera accettasse il recepimento dinamico del diritto (cfr. elementi istituzionali), verrebbe introdotto un meccanismo di salvaguardia a tre livelli per garantire la protezione dei salari che assicurerebbe innanzitutto il rispetto di due principi: «salario uguale per un lavoro di uguale valore svolto nello stesso luogo» e conservazione del sistema di esecuzione duale svizzero. Secondariamente, alla Svizzera si applicherebbero diverse eccezioni. Al nostro Paese verrebbe infine concessa una clausola di non regressione che permetterebbe di non dover adottare sviluppi del diritto dell’UE che indeboliscano il livello di protezione del personale distaccato.

Scheda informativa: Immigrazione – Direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE (PDF, 2 Pagine, 298.2 kB, italiano)

Scheda informativa: Protezione dei salari (PDF, 2 Pagine, 225.9 kB, italiano)