Le attività lucrative sono soggette all’autorizzazione dell’autorità cantonale competente (Ufficio della Migrazione), anche nel caso di attività temporanee e/o di durata inferiore a 90 giorni. Il datore di lavoro deve effettuare la procedura necessaria e richiedere il permesso di lavoro per il lavoratore presso l’Ufficio della Migrazione del Cantone di residenza. Non appena l’autorizzazione sarà ottenuta, il lavoratore potrà presentare i documenti necessari presso l’Ambasciata (previo appuntamento): pri.visa@eda.admin.ch
In principio, i documenti seguenti sono da inoltrare alla rappresentanza svizzera competente:
- Permesso dell’autorità cantonale competente (originale o fotocopia)
- Passaporto valevole (originale)
- Fotografia recente
- Emolumento del visto