Emolumenti e spese diverse per un visto di transito aeroportuale

L’Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStrI, OEmol-LStrI, RS 142.209) e il Codice dei visti definiscono gli emolumenti da ricevere. Gli importi sono incassati nella moneta stabilita dalla rappresentanza svizzera che si applica a ogni persona richiedente.

L’emolumento del visto deve essere versato al momento della presentazione della domanda. Gli importi versati non saranno rimborsati in caso di ritiro o di rifiuto della domanda.

La rappresentanza svizzera si riserva il diritto di adeguare gli importi in funzione dell’evoluzione dei corsi di cambio.

Informazioni più dettagliate possono essere trovate sulla pagina tedesca, francese o spagnola.