Reintegrazione in seguito a perenzione, svincolo o perdita della cittadinanza svizzera

In caso di perdita della cittadinanza svizzera

  • per perenzione: ossia per nascita all’estero non comunicata alla rappresentanza svizzera competente entro il termine previsto e non iscritta nel registro svizzero dello stato civile (cfr. FAQ della SEM), oppure
  • per svincolo: ossia in seguito a una richiesta volontaria di svincolo dalla cittadinanza svizzera, oppure
  • in seguito al matrimonio di una Svizzera con un cittadino straniero prima del 1° gennaio 1992 (a meno che non sia stata firmata una dichiarazione di mantenimento della cittadinanza svizzera),

è possibile presentare, in virtù dell’articolo 27 della legge federale sulla cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza, LCit), una domanda di reintegrazione nella cittadinanza svizzera entro un termine di dieci anni dalla perdita della cittadinanza. Dopo la scadenza di tale termine, la reintegrazione è possibile solo dopo un soggiorno di tre anni in Svizzera.

Avvertenza importante

La legislazione svizzera ammette la doppia cittadinanza. In linea di principio potete quindi mantenere la vostra cittadinanza originaria. Nonostante questo, può accadere che l’acquisizione della cittadinanza svizzera causi la perdita di quella precedente se lo Stato d’origine lo prescrive. Le autorità dello Stato d’origine forniscono informazioni vincolanti al riguardo. 

Doppia cittadinanza