A causa delle restrizioni imposte in relazione al coronavirus, le regole europee di assoggettamento in materia di sicurezza sociale previste nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS si applicano in modo flessibile fino alla fine di giugno 2022. Un lavoratore frontaliero rimane quindi soggetto alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale, anche se svolge la sua attività in modalità di telelavoro nel suo Paese di residenza, a prescindere dalla percentuale di attività svolta in quest'ultimo. L'attuazione di questa misura eccezionale avrebbe dovuto cessare alla fine di giugno 2022.
Poiché il telelavoro si è ormai affermato in tutta Europa, in futuro il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dovrà tenere conto di questa evoluzione. Il 14 giugno 2022 i membri della Commissione amministrativa dell'UE per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale hanno quindi deciso di estendere l'applicazione flessibile delle regole di assoggettamento, per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2022. A partire dal 1° gennaio 2023, queste regole dovrebbero essere adeguate o interpretate per consentire lo svolgimento di una certa percentuale di telelavoro nello Stato di residenza senza modifica della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale.
L'attuazione concreta sarà concordata nei prossimi mesi a livello europeo nonché tra la Svizzera e gli Stati confinanti.
Informazioni supplementari:
Implicazioni del telelavoro per la sicurezza sociale in un contesto internazionale
Indirizzo per domande:
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito Affari internazionali, Settore Convenzioni
Lionel Tauxe, tel. +41 58 462 90 21
lionel.tauxe@bsv.admin.ch
Silvia Pittavini, tel. +41 58 462 91 42
silvia.pittavini@bsv.admin.ch
Per i giornalisti: tel. +41 58 462 77 11
media@bsv.admin.ch