Dato il protrarsi del continuo coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione militare russa in Ucraina, il 29 giugno 2024 l'UE ha adottato misure supplementari contro questo Paese. Le misure mirano ad armonizzare ulteriormente le sanzioni nei confronti della Bielorussia con quelle in vigore contro la Russia in relazione alla situazione in Ucraina. Uno degli obiettivi è impedire il loro aggiramento.
Il 30 ottobre 2024 il Consiglio federale ha deciso di allinearsi alle misure adottate dall'UE lo scorso 29 giugno, basate sulle sanzioni che l'UE e poi la Svizzera hanno già imposto alla Russia.
A livello finanziario viene introdotto il divieto di investire in società che operano nel settore bielorusso dell'energia. In ambito commerciale, invece, sono stati inaspriti i divieti di esportazione e importazione: ad esempio sono ora vietati l'acquisto e l'importazione di oro, diamanti, carbone e petrolio greggio proveniente dalla Bielorussia o originario della Bielorussia. D'ora in poi i divieti di vendita e di esportazione verso la Bielorussia si applicheranno anche ai beni di lusso, ai beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale, ai beni per il rafforzamento dell'industria, ai carboturbi e agli additivi per carburanti, nonché ai beni per la navigazione marittima.
Inoltre, gli attuali divieti (p. es. quelli relativi ai beni a duplice impiego) saranno estesi per includere il transito attraverso la Bielorussia. Analogamente alle sanzioni nei confronti della Russia, verrà introdotto l'obbligo per gli esportatori di proibire contrattualmente la riesportazione da un Paese terzo verso la Bielorussia di alcuni beni, tra cui quelli inseriti in apparecchiature utilizzate per la guerra in Ucraina («common high priority items»). La misura punta a impedire che le sanzioni in vigore in Svizzera vengano aggirate attraverso Paesi terzi.
La fornitura di servizi in vari settori per la Repubblica di Bielorussia e per i suoi enti pubblici è ora vietata. Infine, viene introdotta una base giuridica per aumentare la protezione giuridica delle aziende svizzere che consente agli operatori economici elvetici di far valere presso i tribunali svizzeri le richieste di risarcimento nei confronti di persone e società bielorusse per i danni subiti a causa di società colpite da sanzioni in caso di procedimenti arbitrari in Bielorussia.
Con le misure del 29 giugno 2024 l'UE ha introdotto l'obbligo generale per gli operatori economici di garantire che le loro filiali nei Paesi terzi non compromettano le misure sanzionatorie dell'UE. In linea con la sua decisione del 16 ottobre 2024 di non adottare questa disposizione in relazione alla situazione in Ucraina, il Consiglio federale ha deciso di non riprendere a livello materiale questa disposizione nemmeno nei confronti della Bielorussia. Per prevenire la riesportazione di beni ad alta priorità verso la Bielorussia, l'UE ha introdotto un obbligo di dovuta diligenza. Il Consiglio federale ha deciso di non adottare questa disposizione, in quanto le società svizzere sono già obbligate per legge a rispettare le disposizioni sanzionatorie. Anche l'estensione del divieto di trasportare merci non è stata ripresa.
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