Emolumenti e spese diverse per un visto d’entrata per lavorare in Svizzera

L’Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr, RS 142.209) e il Codice dei visti definiscono l’importo degli emolumenti per i visti. Gli emolumenti sono riscossi nella moneta stabilita dalla rappresentanza svizzera.

Gli emolumenti vanno versati al momento della presentazione della domanda. Gli importi versati non vengono rimborsati in caso di ritiro o di rifiuto della domanda.

La rappresentanza svizzera si riserva il diritto di adeguare gli importi in funzione dell’evoluzione dei corsi di cambio.

Nota bene: le domande di visti d'entrata per permessi di lavoro autorizzati devono essere inoltrate e pagate presso l'Ambasciata di Svizzera a Pristina in Kosovo.