Eurodac – accesso per le autorità di perseguimento penale

Un’impronta digitale illuminata dal basso su una lastra di vetro scura.
La procedura delle impronte digitali, la dattiloscopia (dal greco «daktylos», che significa dito, e «skopein», che significa «guardare»), permette di identificare le persone. © George Prentzas

Nella banca dati Eurodac sono registrate le impronte digitali delle persone che presentano una domanda di asilo in uno Stato Dublino o che vengono fermate nell’atto di entrare in modo irregolare in uno di questi Paesi. Tali dati non sono ancora a disposizione delle autorità di perseguimento penale svizzere. Per migliorare la sicurezza interna della Svizzera, il Consiglio federale auspica che le autorità di perseguimento penale possano accedere, a determinate condizioni, alla banca dati Eurodac.

Alla fine del 2017 la Svizzera e l’UE hanno concluso i negoziati sull’accesso alla banca dati Eurodac da parte delle autorità di perseguimento penale svizzere e il 27 giugno 2019 hanno firmato il relativo protocollo. Il 5 marzo 2021 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un messaggio per l’approvazione dello stesso. Il 28 aprile 2022 il Consiglio federale ha ratificato il protocollo Eurodac, entrato in vigore il 1° maggio 2022.

Accesso da parte delle autorità di perseguimento penale per i reati gravi

Dal 2003 le impronte digitali delle persone che presentano una domanda di asilo in uno Stato Dublino o che vengono fermate nell’atto di entrare in modo irregolare in uno di questi Paesi sono registrate nella banca dati Eurodac. Gli Stati Dublino possono così verificare se una persona ha già presentato una domanda di asilo in un altro Stato o se ha attraversato le loro frontiere provenendo da uno Stato terzo sicuro. L’accesso a tali dati era inizialmente limitato al settore dell’asilo, mentre le autorità di perseguimento penale non avevano la possibilità di consultarli. La situazione è cambiata a partire dal 2015, dopo l’entrata in vigore del regolamento Eurodac dell’UE riveduto, che prevede esplicitamente l’accesso al sistema da parte delle autorità di perseguimento penale, seppure a precise condizioni. Questo è infatti possibile solo dopo la consultazione infruttuosa delle seguenti banche dati:

  • banche dati nazionali delle impronte digitali e del DNA
  • banche dati della cooperazione di polizia di Prüm
  • banca dati del sistema d’informazione visti Schengen (VIS)

La consultazione di Eurodac è inoltre ammessa esclusivamente in caso di sospetto di terrorismo e quando si tratta di scoprire gli autori di reati gravi, ma non per reati minori. La banca dati può essere consultata solo in casi concreti e non sono consentite ricerche sistematiche.

Le nuove disposizioni del regolamento Eurodac sull’accesso da parte delle autorità di perseguimento penale non costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Dublino e non valgono quindi automaticamente per la Svizzera. Per garantirsi l’accesso è stato dunque necessario firmare, il 27 giugno 2019, un apposito protocollo.

Lotta efficace contro la criminalità transfrontaliera

Per le autorità di perseguimento penale svizzere, l’accesso a banche dati rappresenta uno strumento importante nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo. Per combattere efficacemente la criminalità transfrontaliera è fondamentale poter consultare banche dati a livello europeo, come ha dimostrato l’accesso al sistema d’informazione visti (VIS) da parte delle autorità di perseguimento penale, autorizzato ormai dal 2008. Per questa ragione, il Consiglio federale ha puntato a concludere un protocollo con l’UE che consenta alle autorità di perseguimento penale svizzere di consultare i dati Eurodac e, in cambio, permetta agli organismi omologhi dei Paesi partner europei di accedere alle informazioni registrate dalla Svizzera in quella banca dati.

Il presupposto per poter accedere a Eurodac è che la Svizzera partecipi alla cooperazione di polizia nell’ambito del trattato di Prüm, nel cui quadro gli Stati dell’UE, la Norvegia e l’Islanda gestiscono diverse banche dati di polizia relative alle impronte digitali e al DNA. Anche l’accordo sulla partecipazione della Svizzera alla cooperazione di polizia di Prüm è stato firmato il 27 giugno 2019 e ratificato il 28 aprile 2022. L’accordo Prüm è entrato in vigore il 1° marzo 2023 dopo essere stato ratificato anche dall’UE. 

Cronologia

2023

  • Entrata in vigore dell’accordo Prüm (01.03.2023)

2022

  • Entrata in vigore del protocollo Eurodac (01.05.2022)
  • Ratifica del protocollo Eurodac e dell’accordo Prüm (28.04.2022)

2019

  • Firma del protocollo Eurodac da parte della Svizzera e dell’UE (27.06.2019)

2016

  • Inizio dei negoziati (21.09.2016)