Prove dell’origine: nuovo disciplinamento relativo alla conservazione dei giustificativi

Comunicato stampa, 07.03.2014

Berna, In occasione della sua seduta odierna, il Consiglio federale ha approvato la modifica dell’ordinanza sul rilascio di prove dell’origine. Ora il termine di conservazione per i giustificativi relativi alle prove dell’origine nel quadro degli accordi di libero scambio vale anche per le dichiarazioni effettuate da fornitori svizzeri. La modifica entrerà in vigore il 1° aprile 2014.

Secondo il diritto vigente, i giustificativi delle indicazioni relative alle prove dell'origine devono essere conservati per almeno tre anni, secondo taluni accordi di libero scambio anche più a lungo. Finora la legislazione non disciplinava altri termini di conservazione per i giustificativi a sostegno delle indicazioni riportate sulle dichiarazioni dei fornitori. Con la modifica dell'ordinanza, anche simili giustificativi devono essere conservati secondo i termini stabiliti nel rispettivo accordo di libero scambio. Ciò significa che il termine di conservazione vale anche per le forniture sul territorio svizzero con dichiarazioni dei fornitori.

La modifica era necessaria per consentire all'Amministrazione federale delle dogane di eseguire verifiche complete in materia di origine.

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Stefan Meinigg, sostituto del capo della sezione Origine e tessili, Direzione generale delle dogane DGD
tel. 031 322 65 38, stefan.meinigg@ezv.admin.ch

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