Il 26 settembre 2014 l’Assemblea federale ha approvato l’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare (RS 0.741.826.8) (FF 2014 6367). L’Accordo disciplina ad esempio il controllo di tecnologie, dati e beni ideati o modificati appositamente per i programmi europei di navigazione satellitare (i cosiddetti «beni strategici»). Al contempo è stata adeguata la legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e sui beni militari speciali (LBDI; RS 946.202, legge sul controllo dei beni a duplice impiego).
Attuazione dell’Accordo sui programmi europei di navigazione satellitare
Le modifiche della LBDI hanno reso necessario un adeguamento dell’ordinanza sull’esportazione, l’importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (OBDI; RS 946.202.1, ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego). Il nuovo allegato 4 definisce i beni strategici soggetti a controlli delle esportazioni. Secondo la volontà del Parlamento, tale definizione dovrebbe coincidere con quella dell’Unione europea. Non appena l’UE avrà compilato la lista dei beni strategici il DEFR provvederà quindi a integrarla nell’allegato 4, vergine al momento dell’entrata in vigore.
Ulteriori adeguamenti dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego
Nell’ambito degli adeguamenti relativi al controllo dei beni strategici, l’OBDI è stata sottoposta a revisione totale. Oltre ad alcuni adattamenti di tipo linguistico e strutturale, sono ad esempio state apportate le seguenti modifiche:
- La validità dei permessi individuali è stata estesa a due anni, con possibilità di proroga del permesso per ulteriori due anni.
- Alcune deroghe all’obbligo del permesso finora basate su valori soglia sono state abolite in quanto la necessità di controllare i beni non dipende dal loro valore.
- L’esportazione di beni non elencati negli allegati dell’OBDI, ma che potrebbero nel singolo caso determinare un rischio di proliferazione di armi ABC (disposizione «catch-all»), non è più soggetta all’obbligo della dichiarazione, bensì all’obbligo del permesso (art. 3 cpv. 4 OBDI). Ora anche la mediazione di beni che potrebbero determinare un rischio di proliferazione di armi ABC sarà soggetta a un obbligo del permesso «catch-all» (art. 25 OBDI).
Indirizzo cui rivolgere domande:
Patrick Edgar Holzer
Responsabile Politica dei controlli delle esportazioni dual-use
Segreteria di Stato dell’economia SECO
Tel.: 058 464 09 16
Pubblicato da
Il Consiglio federale
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Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
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