Revisione della legge e dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego: prossima entrata in vigore

Comunicato stampa, 03.06.2016

Berna, Oggi il Consiglio federale ha fissato al 1° luglio 2016 l’entrata in vigore della legge e dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego. La prima è stata oggetto di una revisione parziale, la seconda di una revisione totale.

Il 26 settembre 2014 l’Assemblea federale ha approvato l’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare (RS 0.741.826.8) (FF 2014 6367). L’Accordo disciplina ad esempio il controllo di tecnologie, dati e beni ideati o modificati appositamente per i programmi europei di navigazione satellitare (i cosiddetti «beni strategici»). Al contempo è stata adeguata la legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e sui beni militari speciali (LBDI; RS 946.202, legge sul controllo dei beni a duplice impiego).

Attuazione dell’Accordo sui programmi europei di navigazione satellitare
Le modifiche della LBDI hanno reso necessario un adeguamento dell’ordinanza sull’esportazione, l’importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (OBDI; RS 946.202.1, ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego). Il nuovo allegato 4 definisce i beni strategici soggetti a controlli delle esportazioni. Secondo la volontà del Parlamento, tale definizione dovrebbe coincidere con quella dell’Unione europea. Non appena l’UE avrà compilato la lista dei beni strategici il DEFR provvederà quindi a integrarla nell’allegato 4, vergine al momento dell’entrata in vigore.

Ulteriori adeguamenti dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego
Nell’ambito degli adeguamenti relativi al controllo dei beni strategici, l’OBDI è stata sottoposta a revisione totale. Oltre ad alcuni adattamenti di tipo linguistico e strutturale, sono ad esempio state apportate le seguenti modifiche:

  • La validità dei permessi individuali è stata estesa a due anni, con possibilità di proroga del permesso per ulteriori due anni.
  • Alcune deroghe all’obbligo del permesso finora basate su valori soglia sono state abolite in quanto la necessità di controllare i beni non dipende dal loro valore.
  • L’esportazione di beni non elencati negli allegati dell’OBDI, ma che potrebbero nel singolo caso determinare un rischio di proliferazione di armi ABC (disposizione «catch-all»), non è più soggetta all’obbligo della dichiarazione, bensì all’obbligo del permesso (art. 3 cpv. 4 OBDI). Ora anche la mediazione di beni che potrebbero determinare un rischio di proliferazione di armi ABC sarà soggetta a un obbligo del permesso «catch-all» (art. 25 OBDI).

Indirizzo cui rivolgere domande:

Patrick Edgar Holzer
Responsabile Politica dei controlli delle esportazioni dual-use
Segreteria di Stato dell’economia SECO
Tel.: 058 464 09 16

Pubblicato da

Il Consiglio federale
Internet: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
Internet: http://www.wbf.admin.ch

Allegati:

Verordnung über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter, besonderer militärischer Güter sowie strategischer Güter (pdf, 64kb)

Ordonnance sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (pdf, 66kb)

Totalrevision der Güterkontrollverordnung (GKV) Erläuterung der einzelnen Verordnungsbestimmungen (pdf, 55kb)

Révision totale de l’ordonnance sur le contrôle des biens (OCB) Commentaire des dispositions (pdf, 56kb)