Nella sessione autunnale 2014, il Parlamento ha approvato svariati disegni di legge legati agli accordi d’associazione della Svizzera a Schengen e Dublino. In questo contesto, le Camere federali hanno recepito i regolamenti UE Dublino III ed Eurodac. Sono seguiti diversi interventi per attuare determinate disposizioni legali e alcuni regolamenti europei a livello di ordinanza.
Le necessarie modifiche d’ordinanza sono state poste in consultazione: la maggioranza dei Cantoni e delle cerchie interessate si sono espressi a favore del progetto. Le disposizioni relative al regolamento Dublino III entreranno in vigore il 1° luglio 2015, quelle relative al regolamento Eurodac il 20 luglio 2015.
Regolamenti Dublino e Eurodac per procedure più efficienti
Il regolamento europeo Dublino III mira, da una parte, ad accrescere l’efficienza del sistema Dublino: a tal fine gli Stati Dublino competenti per l’esame di una domanda di asilo sono tenuti a portare a termine la procedura, anche in caso di scomparsa temporanea del richiedente. D’altra parte, il regolamento rafforza le garanzie giuridiche a favore degli interessati: d’ora in poi, i minorenni non accompagnati saranno seguiti da una persona di fiducia per l’intera durata della procedura Dublino, fino al loro trasferimento verso lo Stato competente. Il ruolo e i compiti di questa persona sono stati precisati. Inoltre, la carcerazione amministrativa in ambito Dublino sarà ammessa soltanto se vi è un rischio di fuga comprovato e sarà retta da nuovi termini.
A sostegno di questi sviluppi è stato rivisto anche il sistema informatico Eurodac. Vengono rilevati dati più dettagliati, segnatamente la data di presa in carico del richiedente da parte dello Stato Dublino. Inoltre, le impronte digitali devono essere trasmesse entro 72 ore al sistema centrale europeo. In caso di riscontro positivo in Eurodac, le impronte consegnate allo Stato competente sono verificate da un esperto nazionale autorizzato. Tale funzione è garantita in Svizzera dai servizi AFIS DNA dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).
Allontanamento direttamente verso il Paese di origine o di provenienza
Una modifica della legge sull’asilo consente ora anche, nel caso di una domanda d’asilo respinta definitivamente in un altro Stato Dublino, di non entrare nel merito e di procedere all’allontanamento direttamente verso il Paese di origine o di provenienza. Il Consiglio federale ha fissato l’entrata in vigore di questa modifica al 1° luglio 2015.
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Céline Kohlprath, Segreteria di Stato della migrazione, T +41 58 465 00 59Pubblicato da
Dipartimento federale di giustizia e polizia
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Il Consiglio federale
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Segreteria di Stato della migrazione
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Altri rimandi:
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