Legge federale sugli stranieri e sull’integrazione: incentivi per migliorare l’integrazione

Comunicato stampa, 01.12.2017

Nella seduta del 1° dicembre 2017 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sul secondo pacchetto di modifiche delle ordinanze concernenti la nuova legge sugli stranieri (LStr). L’integrazione degli stranieri è un compito condiviso da Confederazione e Cantoni e per rafforzarla sono necessari incentivi e misure adeguate. S’intende in particolare promuovere l’apprendimento della lingua e facilitare l’accesso al mercato del lavoro dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente.

Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato la modifica della legge sugli stranieri (LStr) volta a migliorare l’integrazione. L’attuazione della modifica di legge è stata suddivisa in due pacchetti. Il primo, che entrerà in vigore all’inizio del 2018, verte essenzialmente sull’abolizione del contributo speciale sul reddito per le persone rientranti nel settore dell’asilo nonché su un adeguamento tecnico riguardante il finanziamento delle somme forfettarie globali.

In data odierna il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione del secondo pacchetto, che si concluderà il 19 marzo 2018. Tale pacchetto prevede l’adeguamento dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) nonché la revisione totale dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS). Le modifiche entreranno in vigore nell’estate 2018, quando il titolo dell’attuale legge sugli stranieri sarà modificato in "Legge federale sugli stranieri e sull’integrazione" (legge sugli stranieri e sull’integrazione; LStrI).

Promuovere l’accesso a un’attività lucrativa

L’attuale procedura d’autorizzazione per l’esercizio di un’attività lucrativa da parte di rifugiati riconosciuti e di persone ammesse provvisoriamente verrà sostituita da una semplice notifica. Questa notifica potrà essere effettuata da terzi che cercano posti di praticantato e di lavoro nell’ambito della promozione dell'integrazione nei Cantoni. L’accesso a un’attività lucrativa è pertanto facilitato e il datore di lavoro ne risulta sgravato. In tal modo viene promosso il potenziale di lavoratori residenti e si riducono le spese per l’aiuto sociale. È compito degli organi di controllo esistenti verificare il rispetto delle condizioni di lavoro.

Inoltre, a livello di ordinanza, vengono concretizzati i criteri d’integrazione di cui le autorità preposte alla migrazione devono tenere conto per le decisioni nell’ambito del diritto in materia di stranieri. Vengono così stabilite le competenze linguistiche richieste per il rilascio e la proroga di un permesso. In tale contesto le esigenze richieste sono proporzionali ai diritti conferiti da un determinato permesso.

Infine, vengono concretizzate le misure decise dal Parlamento per gli stranieri che non sono disposti a contribuire alla propria integrazione. Le autorità competenti in materia di migrazione possono far dipendere il permesso di dimora da un accordo d'integrazione, concluso con le persone interessate, che specifica le attese nei loro confronti. Questo accordo d’integrazione diventa vincolante e il mancato rispetto può implicare sanzioni. Se i criteri d’integrazione non sono soddisfatti, è possibile commutare il permesso di domicilio (permesso C) in un permesso di dimora (permesso B).

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