Partecipazione dei Cantoni alla politica estera

La Confederazione coinvolge i Cantoni in materia di condotta della politica estera nella misura in cui le decisioni in questo campo toccano competenze o interessi cantonali. I diritti di partecipazione dei Cantoni sono iscritti all’articolo 55 della Costituzione federale nonché nella Legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione. La competenza generale della Confederazione in materia di politica estera non ne è pregiudicata. La capacità di azione della Confederazione in questo campo è espressamente garantita.

Dovere reciproco d’informazione della Confederazione e dei Cantoni

Al centro della partecipazione figura il reciproco dovere di informazione della Confederazione e dei Cantoni. La Confederazione è tenuta, in tempo utile e con dovizia di dettagli, a portare alla conoscenza dei Cantoni i progetti di politica estera di rilevanza per questi ultimi. Un ruolo importante è svolto dal Dialogo confederale e dal Dialogo sull’Europa, nell’ambito dei quali una delegazione del Consiglio federale incontra, a intervalli regolari, una delegazione di rappresentanti cantonali per uno scambio di informazioni e per discutere di questioni strategiche.

Previa consultazione dei Cantoni sulle decisioni di politica estera

Nella misura in cui i Cantoni lo richiedono, la Confederazione deve consultarli contestualmente alla definizione delle decisioni di politica estera. Essa può farlo anche di propria iniziativa. In linea generale, la Confederazione consulta i Cantoni prima dell’avvio dei negoziati. Quanto più le decisioni concernono i Cantoni, tanto più peso sarà accordato dalla Confederazione alle loro prese di posizione. Nella misura in cui è necessario, la Confederazione può distanziarsi dalle posizioni dei Cantoni; deve in questo caso spiegarne le motivazioni essenziali.

Coinvolgimento dei Cantoni ai negoziati

Se le loro competenze sono toccate, la Confederazione associa i Cantoni alla definizione dei mandati e, generalmente, ai negoziati stessi. Negli altri casi la Confederazione può coinvolgere i Cantoni motu proprio. Ciò corrisponde alla prassi abituale, che ha fatto le sue prove, segnatamente nei negoziati settoriali con l’UE. I Cantoni propongono i o le loro rappresentanti nelle delegazioni della Confederazione; queste persone sono nominate dalla Confederazione e sottostanno alle direttive del capo delegazione.

Accordi dei Cantoni con l’estero

In virtù della Costituzione federale (articolo 56), i Cantoni possono conchiudere trattati con l’estero nei settori di loro competenza. Detti accordi non devono essere contrari né al diritto e agli interessi della Confederazione, né al diritto di altri Cantoni. I Cantoni devono informare la Confederazione prima della conclusione di un accordo. I Cantoni hanno facoltà di trattare direttamente con autorità estere di rango inferiore. Qualora i Cantoni intrattengano relazioni con autorità centrali di uno Stato estero, dette relazioni si svolgono per il tramite della Confederazione.

Ultima modifica 07.03.2022

Contatto

DFAE Sezione del diritto internazionale publico

Kochergasse 10
3003 Bern

Inizio pagina