Un contratto di lavoro a tempo determinato cessa alla data concordata nel contratto di lavoro. Un contratto a tempo indeterminato cessa quando viene disdetto per iscritto da una delle parti, nel rispetto del termine di preavviso specificato nel contratto stesso.
Il beneficiario istituzionale deve comunicare senza indugio al Protocollo la data esatta di cessazione dell’attività della domestica o del domestico privato (cfr. art. 27 ODPr) fornendo, a nome del datore di lavoro, tutti i documenti relativi al periodo trascorso (tra la data di rilascio dell’ultima carta di legittimazione della domestica o del domestico privato e la data di cessazione dell’attività) elencati di seguito:
- prova del pagamento mensile del salario da parte del datore di lavoro tramite bonifico sul conto bancario o postale aperto in Svizzera al solo nome della domestica o del domestico privato (estratti conto bancari o postali, cfr. art. 43 cpv. 2 ODPr)
- copia dei fogli paga mensili redatti dal datore di lavoro e firmati dalle due parti (cfr. art. 43 cpv. 3 ODPr)
- copia del conteggio settimanale delle ore di lavoro effettuate dalla domestica o dal domestico privato firmato dalle due parti (cfr. art. 48 cpv. 1 ODPr)
- prova (estratto conto bancario/postale) che il datore di lavoro abbia pagato i contributi e i premi assicurativi (cfr. cap. 8 ODPr), con una copia delle fatture corrispondenti (N.B. le ricevute postali non sono accettate perché non garantiscono che il datore di lavoro abbia effettuato i pagamenti). Se la domestica o il domestico privato esentato dalle assicurazioni svizzere deve versare personalmente i contributi e i premi assicurativi in virtù della legislazione straniera, è indispensabile che il datore di lavoro aggiunga al salario mensile in contanti l’importo corrispondente e lo indichi sul foglio paga
Se necessario, il Protocollo si riserva il diritto di chiedere alla domestica o al domestico privato un estratto del suo conto bancario o postale per il periodo in questione.
Se possibile, il datore di lavoro dovrebbe indicare, attraverso il beneficiario istituzionale, le intenzioni della domestica o del domestico privato in caso di cessazione dell’attività (ricerca di un nuovo datore di lavoro o ritorno nel Paese di origine). Il beneficiario istituzionale è tenuto, se del caso, a richiedere espressamente un termine di cortesia di due mesi a partire dalla data esatta di cessazione dell’attività (cfr. art. 13 cpv. 2 ODPr). All’occorrenza il Protocollo rilascerà una nuova carta di legittimazione per coprire il termine di cortesia.