Una casa bianca, moderna, con terrazza e giardino.
L’acquisto di beni immobili è possibili a determinate condizioni e per determinate categorie di persone. © Dominique Baeriswyl

Acquisto di beni immobili per scopi ufficiali da parte dello Stato accreditante

L’acquisto di beni immobili (fondi) da parte di beneficiari istituzionali (nello specifico gli Stati per le loro missioni diplomatiche e i loro posti consolari di carriera), è disciplinato:

  • dal capitolo 3 della legge sullo Stato ospite (LSO) e
  • dal capitolo 5 dell’ordinanza sullo Stato ospite (OSOsp).

Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO)

Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)

L’acquisto di beni immobili da parte di un beneficiario istituzionale è soggetto a una decisione della Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), che fa parte del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Dopo aver consultato il Cantone interessato, la Direzione verifica se l’acquirente è un beneficiario istituzionale e se l’acquisto è effettuato per scopi ufficiali. L’acquisto deve inoltre essere conforme alle esigenze, considerati i beni precedentemente acquisiti dal beneficiario istituzionale, e deve aver ricevuto le autorizzazioni necessarie da parte delle istanze competenti, in particolare i permessi di costruzione e le autorizzazioni in materia di sicurezza.

Il termine acquisto di beni immobili si riferisce all’acquisto di un diritto di proprietà, di superficie, di abitazione o dell’usufrutto su un bene immobile, nonché all’acquisto di altri diritti che procurano all’acquirente una posizione analoga a quella del proprietario, in particolare la locazione a lungo termine qualora gli accordi eccedano le relazioni d’affari usuali.

Un cambiamento di destinazione è equiparato a un acquisto e richiede anche l’autorizzazione del DFAE. Per beni immobili destinati a scopi ufficiali si intendono gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente che sono utilizzati per l’adempimento delle funzioni ufficiali del beneficiario istituzionale.

Ogni richiesta di acquisizione da parte di uno Stato deve essere indirizzata al DFAE (Direzione del diritto internazionale pubblico, Palazzo federale Nord, Kochergasse 10, 3003 Berna). Una copia della richiesta deve essere inviata all’autorità cantonale competente (p. es., per Berna, a Beco Berner Wirtschaft, Marktaufsicht, Laupenstrasse 22, 3011 Berna).

Contenuto della richiesta

Conformemente all’articolo 25 OSOsp, la richiesta deve contenere i seguenti elementi:

  1. il nome e l’indirizzo della persona richiedente, del suo eventuale rappresentante e dell’alienante del bene immobile, nonché l’indirizzo del bene immobile;
  2. la bozza dell’atto, con l’indicazione della modalità di acquisizione (acquisto, donazione, contratto di locazione di lunga durata);
  3. lo scopo dell’acquisto (cancelleria della rappresentanza, residenza del o della capomissione o capoposto ecc.);
  4. la descrizione del bene immobile interessato, compreso il numero catastale, la superficie del lotto e quella dell’edificio, nonché l’estratto del registro fondiario;
  5. l’elenco dei beni immobili di cui lo Stato è già proprietario in Svizzera, con l’indicazione della superficie e dell’uso di tali beni immobili.

Il DFAE può stabilire condizioni per l’acquisto di un bene immobile. Può in particolare esigere la reciprocità se l’acquisto è effettuato da uno Stato estero per le necessità ufficiali della sua missione diplomatica o dei suoi posti consolari in Svizzera (art. 25 cpv. 4 OSOsp).

Art. 25 OSOsp

Termine

Di norma è opportuno prevedere un termine di procedura di almeno tre mesi.

Regime fiscale

Conformemente all’articolo 23 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, uno Stato estero che acquista un bene immobile è esente dalle tasse di registrazione, da tutte le imposte svizzere (federali, cantonali e comunali) sul reddito e sulla sostanza e dall’imposta fondiaria, a condizione che:

  • il bene immobile sia direttamente destinato all’uso ufficiale (cancelleria, residenza della o del capomissione) e
  • lo Stato estero sia il proprietario economico del bene immobile.

Secondo lo stesso articolo, uno Stato estero che acquista un bene immobile destinato direttamente all’uso ufficiale, e/o di cui è proprietario, non è esente dalle imposte riscosse come rimunerazione di particolari servizi resi.

Acquisto di beni immobili da parte di membri del personale delle missioni diplomatiche e dei posti consolari di carriera

Per le persone titolari di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) esistono tre diversi tipi di acquisto di un bene immobile:

  1. acquisto con restrizioni per l’acquirente che non può dimostrare di aver soggiornato ininterrottamente in Svizzera per dieci o cinque anni a seconda della sua cittadinanza;
  2. acquisto senza restrizioni per l’acquirente che può dimostrare di aver soggiornato ininterrottamente in Svizzera per dieci o cinque anni a seconda della sua cittadinanza;
  3. acquisto senza restrizioni per l’acquirente che ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).

1. Acquisto con restrizioni

I membri delle missioni diplomatiche e dei posti consolari di carriera domiciliati in Svizzera, che sono in possesso di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE di tipo B, C, D, E, nonché KB, KC, KD e KE, possono acquistare un bene immobile a titolo di residenza principale, senza previa autorizzazione, ma a determinate condizioni.

Principio

Le persone summenzionate possono acquistare un bene immobile senza previa autorizzazione. L’acquisto è tuttavia soggetto a tre restrizioni:

  • il bene immobile deve essere utilizzato come residenza principale (domicilio) dell’acquirente;
  • la superficie del bene immobile non deve superare i 3000 m2;
  • l’acquisto deve avvenire a nome proprio.

Procedura

L’acquirente deve presentare i documenti seguenti al notaio di sua scelta, che registrerà l’atto autentico di vendita:

  • carta di legittimazione del DFAE di tipo B, C, D, E, nonché KB, KC, KD e KE;
  • attestato del Protocollo che certifichi la validità della carta di legittimazione, da richiedere per iscritto utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Protocollo (cfr. la rubrica Moduli);
  • dichiarazione scritta di acquisto del bene immobile come residenza principale esclusivamente per sé e la propria famiglia, al fine di stabilirvi il domicilio;
  • dichiarazione scritta che né l’acquirente né il o la coniuge o i figli minorenni siano attualmente proprietari di un alloggio in Svizzera, sia a nome proprio, sia attraverso la detenzione di azioni di una società immobiliare, sia in qualsiasi altra forma;
  • impegno scritto a trasferirsi nell’alloggio al più tardi entro sei mesi dalla firma dell’atto di vendita.

2. Acquisto senza restrizioni

I membri del personale delle missioni diplomatiche e dei posti consolari di carriera che sono in possesso di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE di tipo B, C, D, E, nonché KB, KC, KD e KE e che sono in grado di dimostrare di aver soggiornato in Svizzera per un periodo ininterrotto di dieci anni, possono acquistare un bene immobile senza previa autorizzazione e senza essere soggetti a restrizioni (residenza principale, superficie ecc.). Sono quindi equiparati ai detentori di un permesso di domicilio (permesso C).

Il periodo summenzionato di dieci anni è ridotto a cinque anni per le persone in possesso della cittadinanza dei seguenti Paesi: Andorra, Stati Uniti, Monaco, San Marino e Santa Sede. Questi Paesi hanno concluso accordi o trattati bilaterali con la Svizzera o ammettono la reciprocità per le cittadine e i cittadini svizzeri in materia di domicilio.

N.B.: gli Stati membri dell’UE/AELS non figurano in questo elenco, poiché alle loro cittadine e ai loro cittadini vengono applicate altre regole in materia di acquisto di beni immobili (cfr. punto 3).

Procedura

L’acquirente deve presentare i documenti seguenti al notaio di sua scelta, che registrerà l’atto autentico di vendita:

  • carta di legittimazione del DFAE di tipo B, C, D, E, nonché KB, KC, KD e KE;
  • attestato del Protocollo che certifichi che l’acquirente beneficia di una carta di legittimazione senza interruzione da dieci o cinque anni, da richiedere per iscritto utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Protocollo (cfr. la rubrica Moduli);
  • dichiarazione scritta che attesti che risiede ininterrottamente in Svizzera da dieci o da cinque anni.

3. Acquisto senza restrizioni (per cittadine e cittadini degli Stati dell’UE e dell’AELS)

Ai sensi dell’Allegato 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra l’UE e la Svizzera, del Protocollo relativo all’estensione di questo accordo ai nuovi Stati membri dell’UE e della Convenzione istitutiva dell’AELS, le cittadine e i cittadini degli Stati membri dell’UE e degli Stati membri dell’AELS, che godono del diritto di soggiorno e che hanno la loro residenza principale in Svizzera, hanno gli stessi diritti delle Svizzere e degli Svizzeri per quanto riguarda l’acquisto di beni immobili.

Le cittadine e i cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS, che sono titolari di una carta di legittimazione del DFAE di tipo B, C, D, E, nonché KB, KC, KD, e KE e che vivono in Svizzera, possono acquistare un bene immobile senza previa autorizzazione e senza essere soggetti a restrizioni (residenza principale, superficie ecc.).

Procedura

L’acquirente deve presentare i documenti seguenti al notaio di sua scelta, che registrerà l’atto autentico di vendita:

  • carta di legittimazione del DFAE di tipo B, C, D, E, nonché KB, KC, KD e KE; attestazione del Protocollo che certifichi la validità della carta di legittimazione, da richiedere per iscritto utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Protocollo (v. la rubrica Moduli).

Regime fiscale

Conformemente all’articolo 34 lettere b e f della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, i capimissione e le e i rappresentanti diplomatici (carta di legittimazione di tipo B o C) non sono esenti da imposte e tasse sui beni immobili privati situati in Svizzera, a meno che non li possiedano per conto dello Stato accreditante (Stato d’invio) per le esigenze della missione. Lo stesso vale per le funzionarie e i funzionari consolari e le impiegate e gli impiegati consolari ai sensi dell’articolo 49 cpv. 1 lettera b della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari.

Inoltre, queste persone non sono esenti dai diritti di registro, di cancelleria, d’ipoteca e di bollo sui beni immobili.

Anche gli altri membri del personale delle missioni diplomatiche (senza statuto diplomatico) sono soggetti a tutte le imposte, le tasse e i tributi percepiti sui beni immobili privati situati in Svizzera.

Ultima modifica 19.06.2023

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3003 Berna

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