L’acquisto di beni immobili (fondi) da parte di beneficiari istituzionali (nello specifico gli Stati per le loro missioni diplomatiche e i loro posti consolari di carriera), è disciplinato:
- dal capitolo 3 della legge sullo Stato ospite (LSO) e
- dal capitolo 5 dell’ordinanza sullo Stato ospite (OSOsp).
Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO)
Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)
L’acquisto di beni immobili da parte di un beneficiario istituzionale è soggetto a una decisione della Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), che fa parte del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Dopo aver consultato il Cantone interessato, la Direzione verifica se l’acquirente è un beneficiario istituzionale e se l’acquisto è effettuato per scopi ufficiali. L’acquisto deve inoltre essere conforme alle esigenze, considerati i beni precedentemente acquisiti dal beneficiario istituzionale, e deve aver ricevuto le autorizzazioni necessarie da parte delle istanze competenti, in particolare i permessi di costruzione e le autorizzazioni in materia di sicurezza.
Il termine acquisto di beni immobili si riferisce all’acquisto di un diritto di proprietà, di superficie, di abitazione o dell’usufrutto su un bene immobile, nonché all’acquisto di altri diritti che procurano all’acquirente una posizione analoga a quella del proprietario, in particolare la locazione a lungo termine qualora gli accordi eccedano le relazioni d’affari usuali.
Un cambiamento di destinazione è equiparato a un acquisto e richiede anche l’autorizzazione del DFAE. Per beni immobili destinati a scopi ufficiali si intendono gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente che sono utilizzati per l’adempimento delle funzioni ufficiali del beneficiario istituzionale.
Ogni richiesta di acquisizione da parte di uno Stato deve essere indirizzata al DFAE (Direzione del diritto internazionale pubblico, Palazzo federale Nord, Kochergasse 10, 3003 Berna). Una copia della richiesta deve essere inviata all’autorità cantonale competente (p. es., per Berna, a Beco Berner Wirtschaft, Marktaufsicht, Laupenstrasse 22, 3011 Berna).