Gli obiettivi della LPSP
Gli obiettivi della LPSP sono i seguenti:
- salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera;
- realizzare gli obiettivi di politica estera della Svizzera;
- preservare la neutralità svizzera;
- garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario.
Campo di applicazione della LPSP
La legge disciplina la fornitura di prestazioni di sicurezza private come la protezione delle persone e la guardia di beni e immobili in un ambiente complesso o il servizio d’ordine. Secondo la LPSP sono prestazioni di sicurezza anche quelle destinate alle forze armate e di sicurezza di Stati esteri, le attività di informazione e i servizi legati alle persone detenute o internate. La LPSP riguarda inoltre le prestazioni connesse con una prestazione di sicurezza privata, per esempio la formazione, il reclutamento, il collocamento o la messa a disposizione di personale per prestazioni di sicurezza private all’estero.
La LPSP si applica alle persone fisiche, alle persone giuridiche e alle società di persone che stabiliscono, gestiscono o dirigono in Svizzera un’impresa che fornisce tali prestazioni o che controllano una simile impresa dalla Svizzera.
La legge vieta a tutte le persone fisiche e giuridiche e alle società di persone che rientrano nel suo campo di applicazione di esercitare un’attività che costituisca una partecipazione diretta a ostilità all’estero o di fornire prestazioni di sicurezza private che si presume possano essere utilizzate dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell’uomo.
Procedura
La CESP esamina le notificazioni entro 14 giorni (procedura di notificazione) e avvia una procedura di esame se alcuni indizi fanno pensare che l’attività notificata possa contravvenire alla legge. Quando apre una procedura d’esame la CESP è tenuta a consultare la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e a concordare con questi servizi un eventuale divieto dell’attività notificata, dopo aver sentito anche il Servizio delle attività informative della Confederazione. Nel corso di questa procedura la CESP può chiedere ulteriori informazioni all’impresa interessata e ai servizi competenti del DFAE e della Confederazione.
Se dalla consultazione si evince che l’attività è contraria agli obiettivi della legge, viene emesso un divieto. In caso contrario la CESP comunica all’impresa che può fornire la prestazione.
Formazione