Le rappresentanze straniere (ambasciate, posti consolari e missioni permanenti), le organizzazioni internazionali con cui il Consiglio federale ha concluso un accordo in materia di privilegi e immunità, nonché il loro personale e le persone autorizzate ad accompagnarlo, godono di privilegi, immunità e facilitazioni conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali.

Ambito bilaterale o multilaterale

Le autorità svizzere competenti e i testi di legge applicabili sono diversi a seconda che si tratti di questioni concernenti l’ambito bilaterale o quello multilaterale. Nell’ambito bilaterale rientrano le relazioni bilaterali che la Svizzera intrattiene con gli Stati esteri, in particolare attraverso le loro ambasciate e i loro consolati. 

L’ambito multilaterale designa in particolare le relazioni tra gli Stati in seno alle organizzazioni internazionali, le missioni permanenti di tali Stati presso le organizzazioni internazionali, e le conferenze internazionali. 

Il Protocollo DFAE è il punto di riferimento per l’ambito bilaterale, mentre alla Missione permanente della Svizzera presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali a Ginevra compete l’ambito multilaterale. Entrambi i servizi mettono a disposizione un manuale che fornisce informazioni sul regime di privilegi, immunità e facilitazioni applicabile ai beneficiari in questione.

Testi di riferimento

Il regime di privilegi, immunità e facilitazioni in Svizzera si fonda in particolare sui seguenti testi:

  • legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO) e sua ordinanza di applicazione del 7 dicembre 2007 (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp);
  • accordi in materia di privilegi, immunità e facilitazioni conclusi con le varie organizzazioni internazionali;
  • Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, applicata per analogia alle missioni permanenti;
  • Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari;
  • prassi delle autorità svizzere che disciplina le questioni non trattate nei testi citati.

Ultima modifica 16.02.2023

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Privilegi e immunità

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