Legge sugli Svizzeri all’estero
La legge sugli Svizzeri all’estero disciplina i diritti e i doveri delle cittadine e dei cittadini svizzeri che vivono o viaggiano all’estero.
La legge sugli Svizzeri all’estero disciplina i diritti e i doveri delle cittadine e dei cittadini svizzeri che vivono o viaggiano all’estero.
La legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all’estero (legge sugli Svizzeri all’estero, LSEst), entrata in vigore il 1° novembre 2015, pone la responsabilità individuale alla base delle relazioni tra la Confederazione e le persone alle quali garantisce dei diritti o può concedere un aiuto. La Confederazione si attende che chiunque prepari o svolga un soggiorno all’estero o eserciti un’attività all’estero ne risponda in prima persona, tenga conto dei rischi e cerchi di affrontare con i propri mezzi le difficoltà che potrebbero sorgere.
Secondo la LSEst le cittadine e i cittadini svizzeri senza domicilio in Svizzera devono annunciarsi presso una rappresentanza svizzera all’estero (ambasciata o consolato generale) affinché i loro dati vengano iscritti al registro degli Svizzeri all’estero. L’iscrizione semplifica l’accesso ai servizi consolari, tra cui è inclusa la protezione consolare. In caso di trasferimento dalla Svizzera l’annuncio deve essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica dipartenza presso il Comune di domicilio svizzero.
Se un minore acquisisce la cittadinanza svizzera per nascita o adozione, è obbligatorio annunciarlo presso la rappresentanza svizzera presentando i relativi atti ufficiali. Il minore viene quindi iscritto nel registro degli Svizzeri all’estero.
L’obbligo di annunciarsi al quale è sottoposta una persona vige anche per i figli di minore età, nei confronti di cui essa è rappresentante legale. Al raggiungimento della maggiore età all’estero, questi ultimi sono invitati dalla rappresentanza a confermare l’iscrizione.
La rappresentanza ha facoltà di radiare una persona dal registro per ragioni quali la sua elezione di domicilio in Svizzera, il suo decesso come pure a fronte di irraggiungibilità o scomparsa.
Se una persona in possesso della cittadinanza svizzera ma senza domicilio in Svizzera intende soggiornare per periodi limitati in singole circoscrizioni consolari, ad esempio durante un viaggio intorno al mondo, si consiglia di annunciarsi presso la rappresentanza della prima tappa del viaggio.
Chi, nel quadro di un trasferimento all’estero, elegge domicilio in una circoscrizione consolare di una nuova rappresentanza, è tenuto a comunicare unicamente il cambiamento di indirizzo.
Secondo la LSEst si considera Svizzera o Svizzero all’estero chi è annunciato presso una rappresentanza svizzera ed è iscritto nel registro degli Svizzeri all’estero. L’esercizio dei diritti politici presuppone l’iscrizione della persona interessata nel registro.
La richiesta alla rappresentanza ai fini dell’esercizio dei diritti politici costituisce una procedura separata. Le persone aventi diritto di voto possono presentare tale richiesta sia in concomitanza con l’annuncio ai fini dell’iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero sia in qualsiasi altro momento.
L’annuncio ai fini dell’iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero comporta i seguenti vantaggi:
Le cittadine e i cittadini svizzeri maggiorenni, che hanno cioè compiuto i 18 anni di età, domiciliati in un Comune svizzero oppure all’estero godono in egual misura dei diritti politici.
I principi e le modalità dell’espletamento del diritto di voto da parte di cittadine e cittadini svizzeri all’estero sono disciplinati dalla legge sugli Svizzeri all’estero. A titolo sussidiario valgono le disposizioni della legge federale sui diritti politici.
Le Svizzere e gli Svizzeri esercitano i diritti politici nel loro domicilio politico (ossia nel Comune di voto). Per le persone aventi diritto di voto non domiciliate in Svizzera e annunciate presso una rappresentanza, il Comune di voto viene stabilito in via definitiva sulla base delle disposizioni della legge sugli Svizzeri all’estero (agli aventi il diritto di voto emigrati viene attribuito l’ultimo Comune di domicilio in Svizzera).
Ai fini dell’esercizio dei diritti politici, le cittadine e i cittadini svizzeri all’estero aventi diritto di voto possono annunciarsi, ritirare la loro notifica o annunciarsi nuovamente in qualsiasi momento.
Le Svizzere e gli Svizzeri all’estero hanno due possibilità per partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali:
Nel quadro delle disposizioni della LSEst, le cittadine e i cittadini svizzeri all’estero che si trovano in una situazione di indigenza possono chiedere l’aiuto sociale anche se vivono all’estero. Se l’aiuto sociale è concesso, la Confederazione garantisce tali prestazioni all’estero o fornisce assistenza per il rimpatrio della persona indigente in Svizzera.
Una persona svizzera è considerata indigente di aiuto quando non è più in grado di provvedere in misura sufficiente alla propria sussistenza con forze e mezzi propri o quando non può più ottenere sostegno finanziario da fonti private o sussidi forniti dallo Stato di residenza.
La legge sugli Svizzeri all’estero disciplina la protezione consolare per persone svizzere all’estero come pure l’aiuto in caso di crisi e catastrofi.
Nell’articolo 40, la legge sugli Svizzeri all’estero definisce quali persone giuridiche (ad es. aziende o organizzazioni) presentano legami di affinità con la Svizzera sufficienti a giustificare una loro protezione consolare.
Non sussiste alcun diritto alla protezione consolare.
Ultima modifica 18.03.2022
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