Conformemente alla legge sull’IVA (art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA) e all’ordinanza sull’IVA (art. 143-150 OIVA), le missioni diplomatiche accreditate in Svizzera e i posti consolari di carriera, in quanto beneficiari istituzionali, hanno diritto allo sgravio dell’IVA per le forniture di beni e le prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero, a condizione che siano destinate esclusivamente all’uso ufficiale.
In base agli stessi principi, hanno diritto allo sgravio dall’imposta sul valore aggiunto per le forniture di beni e le prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero, a condizione che siano destinate esclusivamente al loro uso personale, le persone seguenti:
- capi di missioni diplomatiche e membri del personale diplomatico (titolari di carte di legittimazione di tipo B o C);
- capi di posti consolari di carriera nonché funzionarie e funzionari consolari di carriera (titolari di carte di legittimazione di tipo K a banda rosa/nera, KB o KC);
- membri delle loro famiglie ammessi a titolo di ricongiungimento familiare, purché beneficino dello stesso status della o del titolare principale (con una carta di legittimazione di tipo B, C, K a banda rosa/nera, KB, KC o con un permesso Ci ottenuto in cambio di una carta di legittimazione di tipo B, C o K a banda rosa/nera, KB o KC).
Non hanno diritto allo sgravio dell’IVA le seguenti categorie di personale:
- il personale che dispone di una carta di legittimazione di tipo D, E, F, H, K a banda blu/nera, K a banda viola/nera e K a banda bianca, KD, KE o KH;
- il personale di cittadinanza svizzera;
- il personale che risiede in maniera permanente in Svizzera (titolari di un permesso di dimora – B – o di domicilio – C – secondo la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI).
Lo sgravio dell’IVA, nella misura in cui ne sussista il diritto, è operato tramite esenzione alla fonte e, in via eccezionale, tramite restituzione.
Questa esenzione può essere applicata solo se il prezzo effettivo dei servizi acquistati, indicato sulla fattura o su un documento equivalente, ammonta in totale a 100 franchi svizzeri, tasse incluse.
Se le autorità svizzere constatano che le condizioni di esenzione di cui agli articoli 144 e 145 OIVA non sono (o non sono più) soddisfatte, il fornitore di servizi è tenuto a versare alle autorità fiscali i corrispondenti importi dell’IVA. In questo caso può chiedere alla rappresentanza estera o alla persona interessata di rimborsare l’importo dell’IVA pagata alle autorità svizzere competenti, in quanto la rappresentanza o la persona si impegna a farlo al momento della consegna del modulo di sgravio (menzione esplicita sul modulo).
I moduli (domanda di sgravio alla fonte e domanda eccezionale di rimborso) per le istituzioni e per le persone beneficiarie sono disponibili sul sito Internet dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (IVA > Rendiconto IVA > Moduli IVA).
Moduli IVA (AFC)
Come indicato nei moduli, le domande e gli allegati devono essere inviati direttamente all’indirizzo seguente:
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale IVA
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
Per maggiori informazioni si può consultare il sito Internet dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o contattare la Divisione principale IVA:
- per posta, all’indirizzo summenzionato
- per telefono ai numeri
058 480 84 69 – 058 465 75 93 – 058 480 85 64
Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (legge sull’IVA, LIVA)
Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (ordinanza sull’IVA, OIVA)
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)