Previdenza e assicurazioni

Tra la Svizzera e 44 Stati esistono accordi intergovernativi nel campo della sicurezza sociale. Scopo di queste convenzioni è in primo luogo garantire la parità di trattamento delle cittadine e dei cittadini delle parti contraenti, stabilire qual è la legislazione applicabile e disciplinare il versamento delle prestazioni all’estero. La Svizzera e la Nuova Zelanda non hanno stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale.

Previdenza per la vecchiaia

Al compimento dei 65 anni e se risiedono in Nuova Zelanda da almeno dieci anni (cinque dei quali dopo il 50° anno di età), i «Permanent Residents» hanno diritto a una rendita di vecchiaia («Superannuation»), che viene ridotta se le persone richiedenti beneficiano di altre fonti di reddito, per esempio una rendita AVS dalla Svizzera maturata con il versamento di contributi all’AVS obbligatoria. I pagamenti avvengono ogni due settimane. Conformemente al diritto neozelandese, chi ha compiuto 65 anni non solo può continuare a lavorare ma, in tal caso, può percepire sia il salario sia la «Superannuation».

Sulla Hooker valley track con le montagne sullo sfondo
Hooker valley track © Unsplash

Assicurazione malattie e infortuni

Le persone straniere titolari di un permesso di soggiorno («Residence Permit») possono aderire al sistema sanitario finanziato dallo Stato; il numero NHI (National Health Index) viene rilasciato in occasione della prima visita medica o ospedaliera. Poiché garantisce soltanto una copertura minima, l’assicurazione pubblica contro le malattie è spesso integrata da un’assicurazione privata. È possibile consultare uno specialista solo su richiesta di un medico generalista («General Practitioner», GP). La scelta del medico generalista è libera, ma le visite sono a pagamento. Negli ospedali pubblici i trattamenti sono gratuiti, mentre i medicinali prescritti vengono rimborsati solo in parte. La maggior parte dei medici lavora privatamente e applica tariffe proprie.

Per chi non dispone di un visto valido almeno due anni è difficile stipulare un’assicurazione malattie privata, si raccomanda pertanto di chiarire le questioni assicurative prima della partenza.

Una particolarità della Nuova Zelanda è la Accident Compensation Corporation (ACC), un’assicurazione statale contro gli infortuni che opera in regime di monopolio e garantisce a tutte le persone vittime di un infortunio, a prescindere dalla cittadinanza o dallo statuto di soggiorno, la copertura delle spese di cura e un’indennità parziale per perdita di guadagno. Sono coperti sia gli infortuni domestici o avvenuti nel tempo libero sia gli infortuni sul lavoro e gli incidenti stradali. Le prestazioni dell’ACC possono essere richieste anche in caso di errori professionali in campo medico, di aggressioni a sfondo sessuale o in presenza di determinati sintomi legati al lavoro svolto.

Previdenza professionale

Dal 2007 le cittadine e i cittadini neozelandesi e le persone straniere con statuto di «Permanent Residents» di età inferiore a 65 anni possono aderire a una soluzione di previdenza professionale facoltativa e agevolata sul piano fiscale chiamata «KiwiSaver». 

Assicurazione contro la disoccupazione

Le informazioni sul sistema neozenlandese di assicurazione contro la disoccupazione sono disponibili sul sito del Ministero dello sviluppo sociale alle rubriche «Redundancy» e «Fired or left voluntarily».

AVS/AI svizzera

Pagamento delle rendite ordinarie

Le rendite ordinarie AVS e AI (escluso il quarto di rendita AI) possono essere versate alle cittadine e ai cittadini svizzeri in qualsiasi luogo di residenza. La Cassa svizzera di compensazione versa direttamente la rendita, in linea di massima nella valuta dello Stato di residenza. Le persone aventi diritto possono anche chiedere il pagamento su un conto privato postale o bancario in Svizzera. Gli assegni per grandi invalidi e le prestazioni complementari sono versati invece solo a chi ha il domicilio in Svizzera.

AVS/AI facoltativa

Le cittadine e i cittadini svizzeri che non risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS possono aderire all’AVS/AI facoltativa se, nel periodo immediatamente precedente al loro trasferimento, sono stati affiliati all’assicurazione obbligatoria per almeno cinque anni consecutivi. L’adesione all’AVS/AI facoltativa non esonera le persone interessate da un eventuale obbligo di assicurazione nel Paese di residenza o di lavoro. L’aliquota di contribuzione è pari al 10,1% del salario determinante. Il contributo annuo minimo è di 950 CHF. L’AVS/AI facoltativa costituisce una forma di protezione contro i rischi connessi alla vecchiaia, all’invalidità e al decesso in particolare per le persone senza attività lavorativa per le quali spesso non esistono possibilità assicurative nei sistemi di previdenza sociale stranieri.

Disposizioni particolari: collaboratrici e collaboratori di un’impresa svizzera

Disposizioni particolari disciplinano i casi di persone che vivono e lavorano all’estero per società la cui sede è in Svizzera e che sono retribuite da queste società (personale distaccato). Le stesse disposizioni valgono anche per i coniugi senza attività lavorativa che le accompagnano. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla competente cassa di compensazione AVS.

AVS (1° pilastro) e casse pensioni (2° pilastro)

È bene accertarsi che il trasferimento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), delle casse pensioni o di altre assicurazioni avvenga senza problemi. Eventuali variazioni di domicilio devono essere comunicate alla cassa di compensazione AVS, alla cassa pensioni competente e all’assicuratore. 

Tassazione delle rendite pensionistiche

Di norma, se la beneficiaria o il beneficiario vive all’estero la Svizzera applica sulle rendite delle casse pensioni un’imposta alla fonte. Le convenzioni di doppia imposizione possono prevedere il venir meno dell’imposta alla fonte o la possibilità di rimborso nel Paese di residenza (cfr. capitolo «Imposte»).

Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero

L’Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero (ASE) del DFAE concede, se sono rispettate determinate condizioni, prestazioni di aiuto sociale alle concittadine e ai concittadini all’estero in stato di bisogno. Una persona che si viene a trovare in una situazione di emergenza deve innanzitutto cercare di affrontarla con i propri mezzi. Se in questo modo non riesce a ottenere alcun miglioramento è tenuta a verificare fino a che punto parenti o conoscenti possono venirle in aiuto e quali prestazioni o quale sostegno può offrirle lo Stato di residenza. Solo dopo possono essere prese in considerazione le opportunità offerte dall’ASE.

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