Basi legali

La legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) e la relativa ordinanza (ORTV) sono state sottoposte a revisione e le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2019. Il canone sarà riscosso da SERAFE SA, un organo indipendente responsabile della riscossione del canone radiotelevisivo per le economie domestiche di tipo privato, a partire dal 1° gennaio 2019.

In linea di principio, ogni economia domestica in Svizzera deve pagare il canone radiotelevisivo (cfr. art. 69a LRTV) e non deve più annunciarsi perché della tassazione s’incarica automaticamente l’organo di riscossione.

Chi è esonerato dal pagamento del canone?

Sono esentati dall’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo:

  • le missioni diplomatiche e i posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera (dato che non sono considerati imprese ai sensi dell’art. 70 LRTV);

  • i membri del personale diplomatico, i funzionari consolari di carriera, i membri del personale amministrativo e tecnico e i membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche e dei posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera, come pure i loro familiari se sono titolari di una carta di legittimazione del DFAE del tipo ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘K’ con banda rossa, ‘KB’ o ‘KC’, ‘K’ con banda blu, ‘KD’, ‘K’ con banda viola o ‘KE’ (art. 61 cpv. 3 lett. a ORTV);

  • le persone autorizzate ad accompagnare una delle persone summenzionate e con il loro stesso statuto (art. 61 cpv. 3 lett. c ORTV).

Sono automaticamente esonerate dall’obbligo di pagare il canone televisivo le rappresentanze e le persone appena menzionate. Se una persona esentata dall’obbligo di pagare il canone riceve comunque una fattura, la missione diplomatica o il posto consolare per cui lavora può segnalare il caso al Protocollo.

Se un componente di un’economia domestica di tipo privato soddisfa le condizioni di esenzione definite all’articolo 69b cpv. 1 lett. b LRTV, sono esentati dal pagamento anche tutti i componenti della sua economia domestica (art. 69b cpv. 2 LRTV). Lo stesso principio si applica quando un membro della famiglia possiede la cittadinanza svizzera, è titolare di un permesso di dimora (permesso B) o di domicilio (permesso C) in Svizzera oppure quando un domestico privato titolare di una carta di legittimazione del DFAE del tipo «F» è parte del nucleo familiare del titolare principale dell’economia domestica in questione. 

Chi deve pagare il canone radiotelevisivo?

Tutti gli altri membri del personale delle missioni diplomatiche e dei posti consolari sono soggetti all’obbligo di pagare il canone. Non è più necessario annunciarsi.

Il personale di nazionalità svizzera soggiace all’obbligo di pagamento del canone.

Canone radiotelevisivo

Dal 1° gennaio 2019 il nuovo canone radiotelevisivo ammonta a 365 franchi all’anno, viene riscosso da SERAFE SA e non è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Per maggiori informazioni

Serafe AG
8010 Zürich
Info@serafe.ch 


Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM
Rue de l’Avenir 44
Casella postale 256
2501 Bienne

info@bakom.admin.ch

Ultima modifica 26.01.2022

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