Sono esentati dall’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo:
le missioni diplomatiche e i posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera (dato che non sono considerati imprese ai sensi dell’art. 70 LRTV);
i membri del personale diplomatico, i funzionari consolari di carriera, i membri del personale amministrativo e tecnico e i membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche e dei posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera, come pure i loro familiari se sono titolari di una carta di legittimazione del DFAE del tipo ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘K’ con banda rossa, ‘KB’ o ‘KC’, ‘K’ con banda blu, ‘KD’, ‘K’ con banda viola o ‘KE’ (art. 61 cpv. 3 lett. a ORTV);
le persone autorizzate ad accompagnare una delle persone summenzionate e con il loro stesso statuto (art. 61 cpv. 3 lett. c ORTV).
Sono automaticamente esonerate dall’obbligo di pagare il canone televisivo le rappresentanze e le persone appena menzionate. Se una persona esentata dall’obbligo di pagare il canone riceve comunque una fattura, la missione diplomatica o il posto consolare per cui lavora può segnalare il caso al Protocollo.
Se un componente di un’economia domestica di tipo privato soddisfa le condizioni di esenzione definite all’articolo 69b cpv. 1 lett. b LRTV, sono esentati dal pagamento anche tutti i componenti della sua economia domestica (art. 69b cpv. 2 LRTV). Lo stesso principio si applica quando un membro della famiglia possiede la cittadinanza svizzera, è titolare di un permesso di dimora (permesso B) o di domicilio (permesso C) in Svizzera oppure quando un domestico privato titolare di una carta di legittimazione del DFAE del tipo «F» è parte del nucleo familiare del titolare principale dell’economia domestica in questione.