Le persone fisiche residenti in Turchia sono assoggettate senza restrizioni alle imposte sul reddito. Sono considerate residenti le persone che hanno domicilio in Turchia o che vi soggiornano per l’esercizio di un’attività per oltre 183 giorni nell’arco di un periodo di 12 mesi (fanno eccezione i viaggi di lavoro o i lavori di montaggio). Le persone fisiche non residenti nel Paese sono assoggettate a un’imposta limitata al reddito percepito in Turchia. Sul suo sito, l’agenzia delle entrate turca (Gelir İdaresi Başkanlığı) fornisce informazioni circa le imposte sul reddito anche in lingua inglese. 

Doppia imposizione

Dal febbraio del 2012 è in vigore la Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. In proposito è possibile rivolgersi alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). 

Scambio di informazioni

DLa Svizzera e la Turchia si sono impegnate a livello internazionale al fine di introdurre lo scambio automatico di informazioni (SAI) relative a conti finanziari. 

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