Tra la Svizzera e 44 Stati esistono accordi intergovernativi nel campo della sicurezza sociale. Scopo di queste convenzioni è in primo luogo garantire la parità di trattamento delle cittadine e dei cittadini delle parti contraenti, stabilire qual è la legislazione applicabile e disciplinare il versamento delle prestazioni all’estero. Tra la Svizzera e la Turchia vi è un accordo intergovernativo nel campo della sicurezza sociale, entrato in vigore il 1° gennaio 1972.
Sistema di sicurezza sociale
Le convenzioni di sicurezza sociale disciplinano l’assoggettamento e la parità di trattamento – a livello di diritti e doveri – delle cittadine e dei cittadini delle parti contraenti. Per ottenere informazioni sulle convenzioni tra la Svizzera e la Turchia si consiglia innanzitutto di rivolgersi agli enti assicurativi competenti (casse di compensazione AVS, assicurazioni infortuni ecc.) o di consultare il sito web dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
L’assicurazione di sicurezza sociale nazionale «Sosyal Güvenlik Kurumu» (SGK) comprende malattia, maternità, vecchiaia, invalidità, decesso, infortuni sul lavoro e malattie professionali. Il servizio competente del Governo centrale è l’omonimo istituto di sicurezza sociale «Sosyal Güvenlik Kurumu». Lavoratori e datori di lavoro sono tenuti al versamento di contributi. Le persone con cittadinanza straniera che esercitano un’attività lucrativa devono aderire al «Sosyal Güvenlik Kurumu». Conformemente alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Turchia del 1969, le cittadine e i cittadini svizzeri sono assoggettati all’SGK solo se ne fanno richiesta.
Le prestazioni erogate dall’SGK non corrispondono agli standard svizzeri.